Categoria lavoratori stranieri

Protezione umanitaria, successione di leggi nel tempo

Cassazione, Sez. Un. Civ.,  del 13 novembre 2019 – – – Stranieri – diritti fondamentali – protezione internazionale – status di rifugiato – protezione sussidiaria – protezione umanitaria – permesso di soggiorno – valutazione indipendenza economica e personale – insufficienza – successione di leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria

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IMMIGRAZIONE – STRANIERI

Diritti umani fondamentali – protezione internazionale – status di rifugiato – protezione sussidiaria – protezione umanitaria – permesso di soggiorno – valutazione indipendenza economica e personale – insufficienza – successione di leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria – applicabilità normativa esistente al momento della presentazione della domanda – accertamento sussistenza presupposti per riconoscimento permesso di soggiorno per motivi umanitari – permesso di soggiorno per “casi speciali” – valutazione comparativa situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento a paese di origine, in raffronto a situazione integrazione raggiunta nel paese di accoglienza – necessità

Corte di Cassazione, Sez. Un. Civ. , sentenza n. 29459 del 24 settembre 2019, depositata il 13 novembre 2019

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Nella Sentenza

(Tizio) cittadino ( …) impugnò dinanzi al … la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, che gli aveva negato il riconoscimento dello status di rifugiato e la protezione sussidiaria, e aveva altresì respinto l’ulteriore richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Esito negativo sortì il ricorso in primo grado, … in parziale accoglimento dell’appello, ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari; a sostegno della decisione ha fatto leva sull’assunzione del richiedente, e , quindi sull’indipendenza economica e personale da lui acquisita, con conseguente integrazione sociale utile al rilascio del permesso.
Contro la sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’Interno per ottenerne la cassazione, che ha affidato a un unico motivo, cui il cittadino … ha reagito con controricorso.
OMISSIS
In accoglimento del ricorso la sentenza va cassata, con rinvio, …alla … in diversa composizione, affinchè valuti la questione alla luce dei seguenti principi di diritto:

“in tema di successione di leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile; ne consegue che la normativa introdotta con d.l. n. 113 del 2018, convertito con la l. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dall’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018 comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per “casi speciali” previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge”.

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“In tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza”.
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Diniego di accesso agli atti PA, maturato per silentium, annullamento

TAR Campania, Napoli, Sez. VI, sentenza del 2 luglio 2018 – – – Stranieri. Richiesta di soggiorno per motivi di lavoro autonomo – accesso agli atti della PA – richiesta copia del provvedimento emesso a definizione del procedimento amministrativo relativo alla richiesta di soggiorno per motivi di lavoro autonomo (inviata a mezzo pec) – diniego maturato per silentium – legittimazione all’accesso ai documenti amministrativi – interesse personale e concreto, serio e non emulativo – sussistenza – obbligo dell’intimata Amministrazione di consentire di prendere visione ed estrarre copia della documentazione

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STRANIERI
ACCESSO AGLI ATTI

Richiesta di soggiorno per motivi di lavoro autonomo – accesso agli atti della PA – richiesta copia del provvedimento emesso a definizione del procedimento amministrativo relativo alla richiesta di soggiorno per motivi di lavoro autonomo (inviata a mezzo pec) – diniego maturato per silentium – legittimazione all’accesso ai documenti amministrativi – interesse personale e concreto, serio e non emulativo – sussistenza – obbligo dell’intimata Amministrazione di consentire di prendere visione ed estrarre copia della documentazione

TAR Campania, Napoli, Sez. VI, sentenza del 2 luglio 2018

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale … del 2018, proposto da
(aaa) (bbb), rappresentato e difeso dall’avvocato (…), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, (…) ;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, Questura di Napoli, in persona del Questore pro tempore non costituiti in giudizio;
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliata ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;
per l’annullamento del diniego di accesso agli atti perfezionatosi il 10.12.2017 sull’istanza inviata mezzo pec e ricevuta il 10.11.2017 di richiesta copia del provvedimento emesso a definizione del procedimento amministrativo relativo alla richiesta di soggiorno per motivi di lavoro autonomo avanzata dal ricorrente e acquisita con numero pratica (xxx) e per l’accertamento e la declaratoria del diritto di accesso a detti documenti e l’emanazione dell’ordine di loro esibizione ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2018 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

(…)

FATTO e DIRITTO
Premette la ricorrente:
– di aver inoltrato, con istanza inviata mezzo pec e ricevuta il 10.11.2017, richiesta copia del provvedimento emesso a definizione del procedimento amministrativo relativo alla richiesta di soggiorno per motivi di lavoro autonomo e acquisita con numero pratica (xxx);
– che non avendo avuto più alcuna notizia della conclusione del procedimento inviava in data 27.2.17, 13.3.2012. 8.5.17 e 11.10.17 domande di accesso nella quale chiedeva alla Questura di poter accedere al fascicolo personale e a tutta la documentazione in possesso dell’Amministrazione resistente inerente al procedimento de quo.
Non avendo ottenuto riscontro, la ricorrente ha intrapreso la presente azione volta all’annullamento del diniego maturato per silentium, con conseguente condanna dell’Amministrazione intimata agli adempimenti consequenziali.
Si è costituito, con memoria di stile, per resistere il Ministero dell’interno.
Alla odierna camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
Rileva preliminarmente il Collegio che il giudizio sul diritto di accesso non esime da una valutazione circa l’esistenza di una posizione pur sempre differenziata in capo al richiedente, cui deve correlarsi, in termini di concretezza ed attualità, un interesse conoscitivo (cfr. da ultimo Cons. St. Ad. Plen. 7/2012).
In altri termini, essere titolare di una situazione giuridicamente tutelata non è condizione sufficiente perché l’interesse rivendicato possa considerarsi “diretto, concreto e attuale”, essendo anche necessario che la documentazione cui si chiede di accedere sia collegata a quella posizione sostanziale, impedendone o ostacolandone il soddisfacimento.
L’ordinamento prevede, infatti, che l’esibizione dei documenti sia strumentale alla tutela di un interesse concreto e meritevole di tutela e la necessità di un collegamento specifico e concreto con un interesse rilevante impedisce che l’accesso possa essere utilizzato per conseguire improprie finalità di controllo generalizzato sulla legittimità degli atti della P.A.
Segnatamente, la legittimazione all’accesso ai documenti amministrativi deve ritenersi consentita a chiunque possa dimostrare che il provvedimento o gli atti endoprocedimentali abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti anche nei suoi confronti; pertanto, il diritto di accesso può essere esercitato anche indipendentemente dall’esistenza di una lesione della posizione giuridica del richiedente, essendo invece sufficiente un interesse personale e concreto, serio e non emulativo, a conoscere gli atti già posti in essere e a partecipare alla formazione di quelli successivi (cfr. T.A.R. Roma Lazio sez. II, 01 dicembre 2011, n. 9461).
Orbene, ritiene il Collegio che l’istanza di ostensione azionata dalla odierna parte ricorrente si dispieghi in perfetta coerenza con i suddetti postulati, attesa, da un lato, l’esistenza di una posizione legittimante, fatta palese dalla sua qualità di soggetto che ha attivato il procedimento di rilascio del titolo di soggiorno e, dall’altro, la sussistenza di un interesse conoscitivo concreto ed attuale, legato alla possibilità di far valere le proprie ragioni di doglianza in relazione al ritardo con il quale l’amministrazione ha esaminato e concluso il procedimento di rilascio del titolo.
In definitiva, alla luce di quanto fin qui argomentato, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, l’amministrazione intimata dovrà, di conseguenza, consentire alla odierna parte ricorrente, anche attraverso soggetti all’uopo delegati, di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta con l’istanza di accesso del 10.11.2017.
A tanto l’Amministrazione suddetta resta tenuta nel termine di giorni trenta, decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo con distrazione in favore del difensore che si dichiara antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
– 1) dichiara l’obbligo dell’intimata Amministrazione di consentire alla odierna parte ricorrente, anche a mezzo di altro soggetto munito di procura, di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta con l’istanza del 10.11.2017 alle condizioni e nei termini indicati in parte motiva;
2) condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore dell’avvocato di parte ricorrente dichiaratosi antistatario delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro ….
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore
–pubblicato il 02-07-2018 —

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