Protezione umanitaria, successione di leggi nel tempo

Cassazione, Sez. Un. Civ.,  del 13 novembre 2019 – – – Stranieri – diritti fondamentali – protezione internazionale – status di rifugiato – protezione sussidiaria – protezione umanitaria – permesso di soggiorno – valutazione indipendenza economica e personale – insufficienza – successione di leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria

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IMMIGRAZIONE – STRANIERI

Diritti umani fondamentali – protezione internazionale – status di rifugiato – protezione sussidiaria – protezione umanitaria – permesso di soggiorno – valutazione indipendenza economica e personale – insufficienza – successione di leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria – applicabilità normativa esistente al momento della presentazione della domanda – accertamento sussistenza presupposti per riconoscimento permesso di soggiorno per motivi umanitari – permesso di soggiorno per “casi speciali” – valutazione comparativa situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento a paese di origine, in raffronto a situazione integrazione raggiunta nel paese di accoglienza – necessità

Corte di Cassazione, Sez. Un. Civ. , sentenza n. 29459 del 24 settembre 2019, depositata il 13 novembre 2019

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Nella Sentenza

(Tizio) cittadino ( …) impugnò dinanzi al … la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, che gli aveva negato il riconoscimento dello status di rifugiato e la protezione sussidiaria, e aveva altresì respinto l’ulteriore richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Esito negativo sortì il ricorso in primo grado, … in parziale accoglimento dell’appello, ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari; a sostegno della decisione ha fatto leva sull’assunzione del richiedente, e , quindi sull’indipendenza economica e personale da lui acquisita, con conseguente integrazione sociale utile al rilascio del permesso.
Contro la sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’Interno per ottenerne la cassazione, che ha affidato a un unico motivo, cui il cittadino … ha reagito con controricorso.
OMISSIS
In accoglimento del ricorso la sentenza va cassata, con rinvio, …alla … in diversa composizione, affinchè valuti la questione alla luce dei seguenti principi di diritto:

“in tema di successione di leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile; ne consegue che la normativa introdotta con d.l. n. 113 del 2018, convertito con la l. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dall’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018 comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per “casi speciali” previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge”.

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“In tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza”.
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