Salute, sicurezza sul lavoro e formazione obbligatoria per professionisti e dipendenti di studi è il tema della quarta puntata del podcast Storie di un altro Welfare
Iscrizione art. 106 Tub, è davvero intervenuta la Cassazione?
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"Liberiamoci dalla violenza": il 4 aprile a Roma
Infiltrazioni condominiali? Il conduttore ha diritto alla riduzione del canone
Il Giudice monocratico campano (Tribunale di Napoli, sentenza 31 gennaio 2024, n. 1237) , dopo avere esattamente inquadrato la fattispecie del vizio ed averne illustrato le caratteristiche differenziandole da quelle del mero guasto, si sofferma ad esaminare i rimedi giuridici che conseguono all’uno e all’altro, evidenziando che nel primo caso trova applicazione la garanzia per i vizi dettata dagli artt. 1578- 1581 c.c. mentre nel secondo quella diversa disciplina di cui agli artt. 1576-1577 c.c. I vizi della cosa locata incidono sulla struttura materiale della cosa (art.1578 c.c.) alterandone l’integrità in modo da impedire o ridurre notevolmente il godimento secondo la destinazione contrattuale, talché i rimedi sono la risoluzione del contratto o la riduzione del corrispettivo. I guasti, invece, determinano disagi limitati nell’utilizzazione del bene e possono rilevare rispetto all’obbligo di manutenzione del bene posto dalla legge a carico del locatore, l’inadempimento del quale determina l’inadempimento contrattuale (artt. 1575-1576 c.c.). L’obbligazione del locatore di mantenere la cosa in stato di servire all’uso convenuto si sostanzia nel dovere del locatore di eliminare ogni deterioramento della cosa rispetto allo stato in cui essa si trovava al momento della consegna, mentre la garanzia per i vizi si concreta nella responsabilità gravante sul locatore per l’esistenza di un difetto nella struttura della cosa, costituendo vizio della stessa, in presenza del quale egli è tenuto a subire la pretesa del conduttore di scioglimento o di modificazione del rapporto locatizio in termini di riduzione del canone.
Mutuo: il TAN non indicato in contratto può essere ricavato dal TAEG
Con l’ordinanza n. 5151/2024, in materia di mutuo, la Corte di Cassazione ha chiarito come soltanto il TAN risponde alla funzione di corretta informativa cui fa riferimento l’art. 117, comma 4, t.u.b. quando cita gli elementi che vanno obbligatoriamente indicati in contratto; tanto è vero che il successivo comma 7 lett. a) e b), sanziona con la nullità parziale le pattuizioni che interessano il solo tasso di interesse e gli altri prezzi e condizioni contrattuali, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo, circostanza che non si verifica in assenza di indicazione di TAEG/ISC. La misura del saggio di interesse, in assenza di esplicitazione in contratto, può ricavarsi aritmeticamente dal TAEG, in quanto la forma scritta ad substantiam del negozio non esclude che la pattuizione investa un oggetto non determinato, ma determinabile.
Privacy: legittima la telecamera installata per controllare la servitù di passaggio
La Cassazione, con l’ordinanza n. 7289/2024, conferma la decisione dell’Autorità dell’aprile del 2010 secondo la quale è legale la telecamera installata su servitù di passaggio su strada privata. Non serve il consenso preventivo se il raggio d’azione è limitato a riprendere l’area da proteggere.