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Iscrizione art. 106 Tub, è davvero intervenuta la Cassazione?

Omessa iscrizione art. 106 TUBPrincipio o obiter dictumLe normeNorme imperative VS regolamentariDove è finita la (non) meritevolezza della causa del contratto"L'effetto boomerangOmessa iscrizione art. 106 TUB[Torna su] Con la recentissima ordinanza 590 del 18.3.24, la SC ha affermato che "dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'Autorità di Vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.). Principio o obiter dictum[Torna su] Leggendo l'ordinanza per l'intero, si rileva che l'oggetto del ricorso era ben altro e che con tali affermazioni la SC ha replicato un tema introdo...

Iscrizione art. 106 Tub, è davvero intervenuta la Cassazione?

Omessa iscrizione art. 106 TUBPrincipio o obiter dictumLe normeNorme imperative VS regolamentariDove è finita la (non) meritevolezza della causa del contratto"L'effetto boomerangOmessa iscrizione art. 106 TUB[Torna su] Con la recentissima ordinanza 590 del 18.3.24, la SC ha affermato che "dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'Autorità di Vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.). Principio o obiter dictum[Torna su] Leggendo l'ordinanza per l'intero, si rileva che l'oggetto del ricorso era ben altro e che con tali affermazioni la SC ha replicato un tema introdo...

"Liberiamoci dalla violenza": il 4 aprile a Roma

Il 4 Aprile, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, presso l'Auletta Gruppi Parlamentari, Camera dei Deputati, in Roma, si svolgerà il Convegno dal titolo "Liberiamoci dalla violenza – pregiudizio e prospettive future" (vedi locandina sotto allegata).Un evento realizzato in collaborazione con il Liceo "Terenzio Mamiani" di Roma, in qualità di istituto capofila della Rete "Laboratorio di Cittadinanza", e l'Associazione Co.Tu.LeVi, Presidente Aurora Ranno, Associazione contro ogni forma di violenza, per presentare l'omonimo bando di concorso, cui potranno partecipare tutti gli studenti iscritti alle scuole della rete.Il bando di concorso è redatto dall'Avv. Ylli Pace, Senior Partner dello Studio Legale Cataldi e Responsabile Progetto Scuola della Co.Tu.LeVi - Roma, dall'Avv. Romina Lanza - Respon...

Infiltrazioni condominiali? Il conduttore ha diritto alla riduzione del canone

Il Giudice monocratico campano (Tribunale di Napoli, sentenza 31 gennaio 2024, n. 1237) , dopo avere esattamente inquadrato la fattispecie del vizio ed averne illustrato le caratteristiche differenziandole da quelle del mero guasto, si sofferma ad esaminare i rimedi giuridici che conseguono all’uno e all’altro, evidenziando che nel primo caso trova applicazione la garanzia per i vizi dettata dagli artt. 1578- 1581 c.c. mentre nel secondo quella diversa disciplina di cui agli artt. 1576-1577 c.c. I vizi della cosa locata incidono sulla struttura materiale della cosa (art.1578 c.c.) alterandone l’integrità in modo da impedire o ridurre notevolmente il godimento secondo la destinazione contrattuale, talché i rimedi sono la risoluzione del contratto o la riduzione del corrispettivo. I guasti, invece, determinano disagi limitati nell’utilizzazione del bene e possono rilevare rispetto all’obbligo di manutenzione del bene posto dalla legge a carico del locatore, l’inadempimento del quale determina l’inadempimento contrattuale (artt. 1575-1576 c.c.). L’obbligazione del locatore di mantenere la cosa in stato di servire all’uso convenuto si sostanzia nel dovere del locatore di eliminare ogni deterioramento della cosa rispetto allo stato in cui essa si trovava al momento della consegna, mentre la garanzia per i vizi si concreta nella responsabilità gravante sul locatore per l’esistenza di un difetto nella struttura della cosa, costituendo vizio della stessa, in presenza del quale egli è tenuto a subire la pretesa del conduttore di scioglimento o di modificazione del rapporto locatizio in termini di riduzione del canone.

Mutuo: il TAN non indicato in contratto può essere ricavato dal TAEG

Con l’ordinanza n. 5151/2024, in materia di mutuo, la Corte di Cassazione ha chiarito come soltanto il TAN risponde alla funzione di corretta informativa cui fa riferimento l’art. 117, comma 4, t.u.b. quando cita gli elementi che vanno obbligatoriamente indicati in contratto; tanto è vero che il successivo comma 7 lett. a) e b), sanziona con la nullità parziale le pattuizioni che interessano il solo tasso di interesse e gli altri prezzi e condizioni contrattuali, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo, circostanza che non si verifica in assenza di indicazione di TAEG/ISC. La misura del saggio di interesse, in assenza di esplicitazione in contratto, può ricavarsi aritmeticamente dal TAEG, in quanto la forma scritta ad substantiam del negozio non esclude che la pattuizione investa un oggetto non determinato, ma determinabile.