Categoria Giurisprudenza immigrazione

Protezione umanitaria, successione di leggi nel tempo

Cassazione, Sez. Un. Civ.,  del 13 novembre 2019 – – – Stranieri – diritti fondamentali – protezione internazionale – status di rifugiato – protezione sussidiaria – protezione umanitaria – permesso di soggiorno – valutazione indipendenza economica e personale – insufficienza – successione di leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria

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IMMIGRAZIONE – STRANIERI

Diritti umani fondamentali – protezione internazionale – status di rifugiato – protezione sussidiaria – protezione umanitaria – permesso di soggiorno – valutazione indipendenza economica e personale – insufficienza – successione di leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria – applicabilità normativa esistente al momento della presentazione della domanda – accertamento sussistenza presupposti per riconoscimento permesso di soggiorno per motivi umanitari – permesso di soggiorno per “casi speciali” – valutazione comparativa situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento a paese di origine, in raffronto a situazione integrazione raggiunta nel paese di accoglienza – necessità

Corte di Cassazione, Sez. Un. Civ. , sentenza n. 29459 del 24 settembre 2019, depositata il 13 novembre 2019

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Nella Sentenza

(Tizio) cittadino ( …) impugnò dinanzi al … la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, che gli aveva negato il riconoscimento dello status di rifugiato e la protezione sussidiaria, e aveva altresì respinto l’ulteriore richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Esito negativo sortì il ricorso in primo grado, … in parziale accoglimento dell’appello, ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari; a sostegno della decisione ha fatto leva sull’assunzione del richiedente, e , quindi sull’indipendenza economica e personale da lui acquisita, con conseguente integrazione sociale utile al rilascio del permesso.
Contro la sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’Interno per ottenerne la cassazione, che ha affidato a un unico motivo, cui il cittadino … ha reagito con controricorso.
OMISSIS
In accoglimento del ricorso la sentenza va cassata, con rinvio, …alla … in diversa composizione, affinchè valuti la questione alla luce dei seguenti principi di diritto:

“in tema di successione di leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile; ne consegue che la normativa introdotta con d.l. n. 113 del 2018, convertito con la l. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dall’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018 comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per “casi speciali” previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge”.

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“In tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza”.
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Diniego di accesso agli atti PA, maturato per silentium, annullamento

TAR Campania, Napoli, Sez. VI, sentenza del 2 luglio 2018 – – – Stranieri. Richiesta di soggiorno per motivi di lavoro autonomo – accesso agli atti della PA – richiesta copia del provvedimento emesso a definizione del procedimento amministrativo relativo alla richiesta di soggiorno per motivi di lavoro autonomo (inviata a mezzo pec) – diniego maturato per silentium – legittimazione all’accesso ai documenti amministrativi – interesse personale e concreto, serio e non emulativo – sussistenza – obbligo dell’intimata Amministrazione di consentire di prendere visione ed estrarre copia della documentazione

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STRANIERI
ACCESSO AGLI ATTI

Richiesta di soggiorno per motivi di lavoro autonomo – accesso agli atti della PA – richiesta copia del provvedimento emesso a definizione del procedimento amministrativo relativo alla richiesta di soggiorno per motivi di lavoro autonomo (inviata a mezzo pec) – diniego maturato per silentium – legittimazione all’accesso ai documenti amministrativi – interesse personale e concreto, serio e non emulativo – sussistenza – obbligo dell’intimata Amministrazione di consentire di prendere visione ed estrarre copia della documentazione

TAR Campania, Napoli, Sez. VI, sentenza del 2 luglio 2018

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale … del 2018, proposto da
(aaa) (bbb), rappresentato e difeso dall’avvocato (…), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, (…) ;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, Questura di Napoli, in persona del Questore pro tempore non costituiti in giudizio;
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliata ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;
per l’annullamento del diniego di accesso agli atti perfezionatosi il 10.12.2017 sull’istanza inviata mezzo pec e ricevuta il 10.11.2017 di richiesta copia del provvedimento emesso a definizione del procedimento amministrativo relativo alla richiesta di soggiorno per motivi di lavoro autonomo avanzata dal ricorrente e acquisita con numero pratica (xxx) e per l’accertamento e la declaratoria del diritto di accesso a detti documenti e l’emanazione dell’ordine di loro esibizione ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2018 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

(…)

FATTO e DIRITTO
Premette la ricorrente:
– di aver inoltrato, con istanza inviata mezzo pec e ricevuta il 10.11.2017, richiesta copia del provvedimento emesso a definizione del procedimento amministrativo relativo alla richiesta di soggiorno per motivi di lavoro autonomo e acquisita con numero pratica (xxx);
– che non avendo avuto più alcuna notizia della conclusione del procedimento inviava in data 27.2.17, 13.3.2012. 8.5.17 e 11.10.17 domande di accesso nella quale chiedeva alla Questura di poter accedere al fascicolo personale e a tutta la documentazione in possesso dell’Amministrazione resistente inerente al procedimento de quo.
Non avendo ottenuto riscontro, la ricorrente ha intrapreso la presente azione volta all’annullamento del diniego maturato per silentium, con conseguente condanna dell’Amministrazione intimata agli adempimenti consequenziali.
Si è costituito, con memoria di stile, per resistere il Ministero dell’interno.
Alla odierna camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
Rileva preliminarmente il Collegio che il giudizio sul diritto di accesso non esime da una valutazione circa l’esistenza di una posizione pur sempre differenziata in capo al richiedente, cui deve correlarsi, in termini di concretezza ed attualità, un interesse conoscitivo (cfr. da ultimo Cons. St. Ad. Plen. 7/2012).
In altri termini, essere titolare di una situazione giuridicamente tutelata non è condizione sufficiente perché l’interesse rivendicato possa considerarsi “diretto, concreto e attuale”, essendo anche necessario che la documentazione cui si chiede di accedere sia collegata a quella posizione sostanziale, impedendone o ostacolandone il soddisfacimento.
L’ordinamento prevede, infatti, che l’esibizione dei documenti sia strumentale alla tutela di un interesse concreto e meritevole di tutela e la necessità di un collegamento specifico e concreto con un interesse rilevante impedisce che l’accesso possa essere utilizzato per conseguire improprie finalità di controllo generalizzato sulla legittimità degli atti della P.A.
Segnatamente, la legittimazione all’accesso ai documenti amministrativi deve ritenersi consentita a chiunque possa dimostrare che il provvedimento o gli atti endoprocedimentali abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti anche nei suoi confronti; pertanto, il diritto di accesso può essere esercitato anche indipendentemente dall’esistenza di una lesione della posizione giuridica del richiedente, essendo invece sufficiente un interesse personale e concreto, serio e non emulativo, a conoscere gli atti già posti in essere e a partecipare alla formazione di quelli successivi (cfr. T.A.R. Roma Lazio sez. II, 01 dicembre 2011, n. 9461).
Orbene, ritiene il Collegio che l’istanza di ostensione azionata dalla odierna parte ricorrente si dispieghi in perfetta coerenza con i suddetti postulati, attesa, da un lato, l’esistenza di una posizione legittimante, fatta palese dalla sua qualità di soggetto che ha attivato il procedimento di rilascio del titolo di soggiorno e, dall’altro, la sussistenza di un interesse conoscitivo concreto ed attuale, legato alla possibilità di far valere le proprie ragioni di doglianza in relazione al ritardo con il quale l’amministrazione ha esaminato e concluso il procedimento di rilascio del titolo.
In definitiva, alla luce di quanto fin qui argomentato, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, l’amministrazione intimata dovrà, di conseguenza, consentire alla odierna parte ricorrente, anche attraverso soggetti all’uopo delegati, di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta con l’istanza di accesso del 10.11.2017.
A tanto l’Amministrazione suddetta resta tenuta nel termine di giorni trenta, decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo con distrazione in favore del difensore che si dichiara antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
– 1) dichiara l’obbligo dell’intimata Amministrazione di consentire alla odierna parte ricorrente, anche a mezzo di altro soggetto munito di procura, di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta con l’istanza del 10.11.2017 alle condizioni e nei termini indicati in parte motiva;
2) condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore dell’avvocato di parte ricorrente dichiaratosi antistatario delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro ….
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore
–pubblicato il 02-07-2018 —

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Diniego di accesso agli atti PA, maturato per silentium, annullamento

TAR Campania, Napoli, Sez. VI, sentenza del 2 luglio 2018 – – – Stranieri. Richiesta di soggiorno per motivi di lavoro autonomo – accesso agli atti della PA – richiesta copia del provvedimento emesso a definizione del procedimento amministrativo relativo alla richiesta di soggiorno per motivi di lavoro autonomo (inviata a mezzo pec) – diniego maturato per silentium – legittimazione all’accesso ai documenti amministrativi – interesse personale e concreto, serio e non emulativo – sussistenza – obbligo dell’intimata Amministrazione di consentire di prendere visione ed estrarre copia della documentazione

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STRANIERI
ACCESSO AGLI ATTI

Richiesta di soggiorno per motivi di lavoro autonomo – accesso agli atti della PA – richiesta copia del provvedimento emesso a definizione del procedimento amministrativo relativo alla richiesta di soggiorno per motivi di lavoro autonomo (inviata a mezzo pec) – diniego maturato per silentium – legittimazione all’accesso ai documenti amministrativi – interesse personale e concreto, serio e non emulativo – sussistenza – obbligo dell’intimata Amministrazione di consentire di prendere visione ed estrarre copia della documentazione

TAR Campania, Napoli, Sez. VI, sentenza del 2 luglio 2018

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale … del 2018, proposto da
(aaa) (bbb), rappresentato e difeso dall’avvocato (…), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, (…) ;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, Questura di Napoli, in persona del Questore pro tempore non costituiti in giudizio;
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliata ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;
per l’annullamento del diniego di accesso agli atti perfezionatosi il 10.12.2017 sull’istanza inviata mezzo pec e ricevuta il 10.11.2017 di richiesta copia del provvedimento emesso a definizione del procedimento amministrativo relativo alla richiesta di soggiorno per motivi di lavoro autonomo avanzata dal ricorrente e acquisita con numero pratica (xxx) e per l’accertamento e la declaratoria del diritto di accesso a detti documenti e l’emanazione dell’ordine di loro esibizione ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2018 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

(…)

FATTO e DIRITTO
Premette la ricorrente:
– di aver inoltrato, con istanza inviata mezzo pec e ricevuta il 10.11.2017, richiesta copia del provvedimento emesso a definizione del procedimento amministrativo relativo alla richiesta di soggiorno per motivi di lavoro autonomo e acquisita con numero pratica (xxx);
– che non avendo avuto più alcuna notizia della conclusione del procedimento inviava in data 27.2.17, 13.3.2012. 8.5.17 e 11.10.17 domande di accesso nella quale chiedeva alla Questura di poter accedere al fascicolo personale e a tutta la documentazione in possesso dell’Amministrazione resistente inerente al procedimento de quo.
Non avendo ottenuto riscontro, la ricorrente ha intrapreso la presente azione volta all’annullamento del diniego maturato per silentium, con conseguente condanna dell’Amministrazione intimata agli adempimenti consequenziali.
Si è costituito, con memoria di stile, per resistere il Ministero dell’interno.
Alla odierna camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
Rileva preliminarmente il Collegio che il giudizio sul diritto di accesso non esime da una valutazione circa l’esistenza di una posizione pur sempre differenziata in capo al richiedente, cui deve correlarsi, in termini di concretezza ed attualità, un interesse conoscitivo (cfr. da ultimo Cons. St. Ad. Plen. 7/2012).
In altri termini, essere titolare di una situazione giuridicamente tutelata non è condizione sufficiente perché l’interesse rivendicato possa considerarsi “diretto, concreto e attuale”, essendo anche necessario che la documentazione cui si chiede di accedere sia collegata a quella posizione sostanziale, impedendone o ostacolandone il soddisfacimento.
L’ordinamento prevede, infatti, che l’esibizione dei documenti sia strumentale alla tutela di un interesse concreto e meritevole di tutela e la necessità di un collegamento specifico e concreto con un interesse rilevante impedisce che l’accesso possa essere utilizzato per conseguire improprie finalità di controllo generalizzato sulla legittimità degli atti della P.A.
Segnatamente, la legittimazione all’accesso ai documenti amministrativi deve ritenersi consentita a chiunque possa dimostrare che il provvedimento o gli atti endoprocedimentali abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti anche nei suoi confronti; pertanto, il diritto di accesso può essere esercitato anche indipendentemente dall’esistenza di una lesione della posizione giuridica del richiedente, essendo invece sufficiente un interesse personale e concreto, serio e non emulativo, a conoscere gli atti già posti in essere e a partecipare alla formazione di quelli successivi (cfr. T.A.R. Roma Lazio sez. II, 01 dicembre 2011, n. 9461).
Orbene, ritiene il Collegio che l’istanza di ostensione azionata dalla odierna parte ricorrente si dispieghi in perfetta coerenza con i suddetti postulati, attesa, da un lato, l’esistenza di una posizione legittimante, fatta palese dalla sua qualità di soggetto che ha attivato il procedimento di rilascio del titolo di soggiorno e, dall’altro, la sussistenza di un interesse conoscitivo concreto ed attuale, legato alla possibilità di far valere le proprie ragioni di doglianza in relazione al ritardo con il quale l’amministrazione ha esaminato e concluso il procedimento di rilascio del titolo.
In definitiva, alla luce di quanto fin qui argomentato, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, l’amministrazione intimata dovrà, di conseguenza, consentire alla odierna parte ricorrente, anche attraverso soggetti all’uopo delegati, di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta con l’istanza di accesso del 10.11.2017.
A tanto l’Amministrazione suddetta resta tenuta nel termine di giorni trenta, decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo con distrazione in favore del difensore che si dichiara antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
– 1) dichiara l’obbligo dell’intimata Amministrazione di consentire alla odierna parte ricorrente, anche a mezzo di altro soggetto munito di procura, di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta con l’istanza del 10.11.2017 alle condizioni e nei termini indicati in parte motiva;
2) condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore dell’avvocato di parte ricorrente dichiaratosi antistatario delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro ….
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore
–pubblicato il 02-07-2018 —

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Stranieri, protezione internazionale, videoregistrazione colloquio

Cassazione, Sez. I Civile, sentenza del 5 luglio 2018 – – – Stranieri – immigrazione – protezione internazionale – videoregistrazione del colloquio in Commissione non disponibile – fissazione udienza di comparizione delle parti – necessità

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STRANIERI – IMMIGRAZIONE

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Protezione internazionale – videoregistrazione del colloquio in Commissione non disponibile – fissazione udienza di comparizione delle parti – necessità

Cassazione, Sez. I Civile, sentenza n. 17717 del 5 luglio 2018

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La S. C., I^ Sezione Civile, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale in diversa composizione per la decisione sulla domanda proposta, previa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, in applicazione del seguente principio:
“In materia di protezione internazionale, ai sensi dell’art. 35 bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, inserito dal decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, ove non sia disponibile la videoregistrazione con mezzi audiovisivi dell’audizione del richiedente la protezione dinanzi alla Commissione territoriale, il Tribunale, chiamato a decidere del ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, è tenuto a fissare l’udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio, salvo il caso di accoglimento dell’istanza del richiedente asilo di non avvalersi del supporto contenente la registrazione del colloquio”
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Danno da ritardo rilascio visto d’ingresso, ricongiungimento familiare

TAR Campania, Napoli, Sez. VII, sentenza 23 marzo 2018 – – – Stranieri. Diniego di rilascio di visto d’ingresso per ricongiungimento al padre, annullamento provvedimento, ritardo nell’ottemperare alla sentenza del giudice ordinario, lesione del diritto alla unità familiare, risarcimento danno da ritardo ingiustificato nel rilascio del visto d’ingresso per ricongiungimento familiare, giurisdizione, giudice amministrativo

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STRANIERI

Diniego di rilascio di visto d’ingresso per ricongiungimento al padre, annullamento provvedimento, ritardo nell’ottemperare alla sentenza del giudice ordinario, lesione del diritto alla unità familiare, risarcimento danno da ritardo ingiustificato nel rilascio del visto d’ingresso per ricongiungimento familiare, giurisdizione, giudice amministrativo

TAR Campania, Napoli, Sez. VII, sentenza 23 marzo 2018

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SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale …del 2016, proposto da:
…;
contro
Ministero degli Affari Esteri non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
dell’ordinanza del 28.7.2015 RG…/2015 del Tribunale di Napoli con il quale è stato annullato il provvedimento n. …/2014 di diniego di rilascio di visto d’ingresso per ricongiungimento al padre.

(…)

FATTO e DIRITTO

Considerato che:
– i ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione dell’ordinanza suindicata con cui è stato annullato il provvedimento n. …/2014 dell’ambasciata italiana a Islamabad di diniego del visto d’ingresso per ricongiungimento familiare tra il sig. (…) (xxx), residente con permesso di soggiorno in Italia e il figlio (aaa) (bbb) (ccc), residente in Pakistan;
– il giudice ordinario con tale ordinanza (emessa a seguito del rito di cui all’art. 20 D.lgs 150/2011, divenuta definitiva e idonea a produrre gli effetti del giudicato ex art. 2909 c.c.) ha stabilito la spettanza del visto di ingresso al sig. (aaa) (bbb) (ccc);
– il suddetto visto è stato rilasciato dall’amministrazione il 21.6.2016, una volta introdotto il giudizio di ottemperanza;
– per la parte volta ad ottenere il visto, il ricorso è quindi improcedibile per cessata materia del contendere, come dichiarato dallo stesso difensore dei ricorrenti all’udienza camerale del 20 marzo 2018;
– permane l’interesse alla decisione della domanda risarcitoria per violazione del giudicato;
– nel merito di tale domanda, il ritardo nell’ottemperare alla sentenza del giudice ordinario ha rappresentato un’evidente lesione del diritto alla unità familiare quale diritto fondamentale della persona (cfr. Corte Costituzionale n. 28/1995, n. 376/2000, n. 202 del 2013).
– la controversia promossa dallo straniero nei confronti del Ministero degli Esteri per il risarcimento del danno da ritardo nel rilascio del visto d’ingresso per ricongiungimento familiare appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo (Cass. sez. un. 22612/2014);
– di fronte al giudice dell’ottemperanza può essere proposta azione di risarcimento dei danni connessi alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato (art. 112 cod. proc. amm.).
– il ritardo non ha alcuna giustificazione, che sia ricavabile dagli atti del giudizio;
Ritenuto che:
– occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere per quanto concerne la richiesta di visto d’ingresso;
– sussistono i presupposti per la condanna in via risarcitoria in quanto il ritardo ingiustificato nel rilascio del visto contrasta colpevolmente con quanto statuito dal giudice civile;
– il ritardo ha provocato l’impossibilità temporanea di ricongiungimento tra padre e figlio;
– tenuto conto del tempo trascorso tra la decisione del giudice civile e il rilascio del visto, dell’età del sig. (ccc) (divenuto maggiorenne il 27 luglio 2013), della distanza tra Italia e Pakistan e della situazione complessiva appare equa la determinazione di una somma complessiva di 3.000 euro (1.500 per ciascun ricorrente) a titolo di risarcimento del danno subito per tardiva esecuzione del giudicato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
– dichiara parzialmente cessata la materia del contendere;
– condanna a titolo risarcitorio il Ministero degli Esteri al pagamento della somma, determinata in via equitativa, di 1.500 euro per ciascuno dei due ricorrenti;
– condanna lo stesso Ministero alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi … euro, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali, come per legge; oltre al contributo unificato, se ed in quanto versato. Con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:
Rosalia Maria Rita Messina, Presidente
Marina Perrelli, Consigliere
Luca De Gennaro, Consigliere, Estensore

— Pubblicato il 23-03-2018 —

 

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Protezione internazionale, videoregistrazione del colloquio

Tribunale di Napoli, decreto 19 luglio 2018 – – – Stranieri. Protezione internazionale, videoregistrazione del colloquio in Commissione non disponibile, udienza camerale non partecipata, udienza non fissata – sospensione efficacia esecutiva della decisione della Commissione Territoriale

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STRANIERI

Protezione internazionale, videoregistrazione del colloquio in Commissione non disponibile, udienza camerale non partecipata, udienza non fissata – sospensione efficacia esecutiva della decisione della Commissione Territoriale.

Tribunale di Napoli, decreto 19 luglio 2018

Va sospesa (art. 35bis, co. 13, d.lgs. 25/08) l’efficacia del decreto di rigetto quando, pur non disponibile la videoregistrazione del colloquio in Commissione, il Tribunale abbia deciso all’esito udienza camerale non partecipata: difatti, la prognosi di esito favorevole (cfr. Cassazione Civile, 05 luglio 2018, n.17717: “in materia di protezione internazionale, ai sensi del d.lgs. 25/08, art. 35 bis, come inserito dal d.l. n.13/17, conv. con modif. da l. 46/17, ove non sia disponibile la videoregistrazione con mezzi audiovisivi dell’audizione del richiedente la protezione dinanzi alla Commissione Territoriale, il Tribunale, chiamato a decidere del ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, è tenuto a fissare l’udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio”) del ricorso alla S.C. integra il requisito dei “fondati motivi” richiesto dalla norma ai fini della concessione di tutela cautelare, con conseguente ripristino della sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione della Commissione Territoriale.

  • Massima a cura del Dott. Daniele Casola

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Protezione internazionale, videoregistrazione del colloquio

Tribunale di Napoli, decreto 19 luglio 2018 – – – Stranieri. Protezione internazionale, videoregistrazione del colloquio in Commissione non disponibile, udienza camerale non partecipata, udienza non fissata – sospensione efficacia esecutiva della decisione della Commissione Territoriale

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Protezione internazionale, videoregistrazione del colloquio in Commissione non disponibile, udienza camerale non partecipata, udienza non fissata – sospensione efficacia esecutiva della decisione della Commissione Territoriale.

Tribunale di Napoli, decreto 19 luglio 2018

Va sospesa (art. 35bis, co. 13, d.lgs. 25/08) l’efficacia del decreto di rigetto quando, pur non disponibile la videoregistrazione del colloquio in Commissione, il Tribunale abbia deciso all’esito udienza camerale non partecipata: difatti, la prognosi di esito favorevole (cfr. Cassazione Civile, 05 luglio 2018, n.17717: “in materia di protezione internazionale, ai sensi del d.lgs. 25/08, art. 35 bis, come inserito dal d.l. n.13/17, conv. con modif. da l. 46/17, ove non sia disponibile la videoregistrazione con mezzi audiovisivi dell’audizione del richiedente la protezione dinanzi alla Commissione Territoriale, il Tribunale, chiamato a decidere del ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, è tenuto a fissare l’udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio”) del ricorso alla S.C. integra il requisito dei “fondati motivi” richiesto dalla norma ai fini della concessione di tutela cautelare, con conseguente ripristino della sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione della Commissione Territoriale.

  • Massima a cura del Dott. Daniele Casola

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Istanza emersione da lavoro irregolare, diniego, impugnazione

TAR Campania Napoli, Sez. VI, sentenza del 1 agosto 2018 – – – Stranieri. Istanza di emersione da lavoro irregolare – provvedimento di diniego del Prefetto (segnalazione d’inammissibilità Schengen) – mancanza dei presupposti – impugnazione – annullamento atto impugnato

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STRANIERI

Istanza di emersione da lavoro irregolare – provvedimento di diniego del Prefetto ( segnalazione d’inammissibilità Schengen) – mancanza dei presupposti – impugnazione – annullamento atto impugnato

“–il giudice può porre a base della decisione “i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite”; nella fattispecie, l’amministrazione non ha specificamente contestato i fatti posti dalla ricorrente a base della propria domanda e, in particolare, non ha contestato l’assunto della non riferibilità alla persona della ricorrente della segnalazione posta a base del provvedimento impugnato; analogamente non è contestata la mancata verifica – ammettendo che la segnalazione esista e che si riferisca alla persona della ricorrente – della sua perdurante efficacia alla data di adozione del provvedimento impugnato (circostanza, tra l’altro, che pare smentita dal preavviso di rigetto in cui si menziona una “inammissibilità in territorio Schengen -OMISSIS- (26-5-2008) (26-5-2011)” in cui la seconda data pare effettivamente riferirsi alla efficacia della segnalazione).–”

TAR Campania Napoli, Sez. VI, sentenza del 1 agosto 2018

 

Sentenza

(…)
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame la ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe con cui il Prefetto di XXXX ha respinto una istanza di emersione da lavoro irregolare a lei relativa presentata dalla signora -OMISSIS- in data 26 maggio 2008.

La ricorrente denuncia che il provvedimento in questione è illegittimo in quanto: a) privo di presupposti poiché ella non è mai stata in -OMISSIS-; in particolare si afferma in ricorso che la signora -OMISSIS- è giunta in Italia nel 2007 e non se ne è mai allontanata sicchè la segnalazione non esiste (ovvero se esistesse non potrebbe a lei riferirsi); b) la segnalazione, quand’anche esistesse e fosse a lei relativa, sarebbe comunque scaduta in epoca anteriore di circa 10 mesi rispetto al provvedimento, come del resto desumibile dal preavviso di rigetto inviato alla signora-OMISSIS-.
Il ministero dell’interno resiste al ricorso con memoria di stile.
In data 1 giugno 2018 la ricorrente ha depositato una memoria in cui ha dichiarato di avere ancora interesse al ricorso (si tratta infatti di ricorso pendente da oltre 5 anni e non è stato inviato l’avviso previsto dall’articolo 82 c.p.a.); in particolare ella ha puntualizzato di aver ottenuto su autorizzazione del Tribunale per i minorenni di Napoli un permesso di soggiorno per assistenza minori (la ricorrente è sposata con un connazionale con cui risiede ed è madre di tre figli) che è tuttavia scaduto. La ricorrente ha inoltre depositato documenti in pari data. Trattandosi di produzione tardiva, di tali documenti non potrà tenersi conto ai fini della decisione.
Parimenti tardivo è il deposito documentale eseguito dall’amministrazione il 25 giugno 208 e la memoria depositata dalla ricorrente il successivo 29 giugno 2018.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Premesso che l’amministrazione si è costituita con memoria di stile il 16 ottobre 2013 e da allora non ha svolto alcuna attività difensiva nè depositato documentazione, così tra l’altro sottraendosi all’obbligo che su di essa grava in base all’articolo 46, comma 2, c.p.a., di “produrre l’eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’amministrazione ritiene utili al giudizio” (dei documenti depositati il 25 giugno, che comunque nulla aggiungono al provvedimento impugnato, non potrebbe comunque tenersi conto), rileva il Collegio che l’articolo 64, comma 2, c.p.a. dispone che il giudice può porre a base della decisione “i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite”; nella fattispecie, l’amministrazione non ha specificamente contestato i fatti posti dalla ricorrente a base della propria domanda e, in particolare, non ha contestato l’assunto della non riferibilità alla persona della ricorrente della segnalazione posta a base del provvedimento impugnato; analogamente non è contestata la mancata verifica – ammettendo che la segnalazione esista e che si riferisca alla persona della ricorrente – della sua perdurante efficacia alla data di adozione del provvedimento impugnato (circostanza, tra l’altro, che pare smentita dal preavviso di rigetto in cui si menziona una “inammissibilità in territorio Schengen -OMISSIS- (26-5-2008) (26-5-2011)” in cui la seconda data pare effettivamente riferirsi alla efficacia della segnalazione).
Il ricorso va quindi accolto.
In relazione alle spese di giudizio si rileva che parte ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato e il difensore ha chiesto la liquidazione delle sue spettanze.
In considerazione di ciò il Collegio, che ovviamente conferma l’ammissione al gratuito patrocinio di parte ricorrente, ritiene di liquidare al difensore a titolo di onorari e spese la somma complessiva di euro (…), oltre accessori di legge, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
Il relativo onere è posto a carico del ministero dell’interno.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, sezione VI, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Condanna il ministero dell’interno al pagamento al difensore della ricorrente delle spese di giudizio che liquida in euro (…), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere, Estensore
Carlo Buonauro, Consigliere
L’Estensore                Il Presidente
Davide Soricelli        Paolo Passoni
— pubblicato 01-08-2018 —
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Stranieri. Ricongiungimento familiare, annullamento diniego visto

TAR Campania, Sezione Settima, sentenza del 23 marzo 2018 – – – Stranieri. Ricongiungimento familiare – annullamento diniego del visto d’ingresso – ritardo (non giustificato) nell’ottemperare alla sentenza del giudice ordinario – risarcimento danni

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Stranieri

Ricongiungimento familiare – annullamento diniego del visto d’ingresso – ritardo (non giustificato) nell’ottemperare alla sentenza del giudice ordinario – risarcimento danni

TAR Campania, Sezione Settima, sentenza del 23 marzo 2018

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Il ritardo (non giustificato) nell’ottemperare alla sentenza del giudice ordinario con la quale è annullato il diniego del visto d’ingresso per ricongiungimento familiare e stabilita la spettanza del relativo visto, rappresenta una grave lesione del diritto alla unità familiare, in quanto tale risarcibile dal Ministero degli Affari Esteri, per la cui determinazione è utilizzabile il canone dell’equità. Le spese seguono la soccombenza.

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Testo

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale xxx del 2016, proposto da:
Aaa Bbb Ccc, Ddd Eee, rappresentati e difesi dall’avvocato … , con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, … ;
contro
Ministero degli Affari Esteri non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
dell’ordinanza del 28.7.2015 RG xxx/2015 del Tribunale di Napoli con il quale è stato annullato il provvedimento n. xxx/2014 di diniego di rilascio di visto d’ingresso per ricongiungimento al padre.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2018 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
– i ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione dell’ordinanza suindicata con cui è stato annullato il provvedimento n. xxx/2014 dell’ambasciata italiana a Islamabad di diniego del visto d’ingresso per ricongiungimento familiare tra il sig. Ddd Eee, residente con permesso di soggiorno in Italia e il figlio Aaa Bbb Ccc, residente in Pakistan;
– il giudice ordinario con tale ordinanza (emessa a seguito del rito di cui all’art. 20 D.lgs 150/2011, divenuta definitiva e idonea a produrre gli effetti del giudicato ex art. 2909 c.c.) ha stabilito la spettanza del visto di ingresso al sig. Aaa Bbb Ccc;
– il suddetto visto è stato rilasciato dall’amministrazione il 21.xxx.2016, una volta introdotto il giudizio di ottemperanza;
– per la parte volta ad ottenere il visto, il ricorso è quindi improcedibile per cessata materia del contendere, come dichiarato dallo stesso difensore dei ricorrenti all’udienza camerale del 20 marzo 2018;
– permane l’interesse alla decisione della domanda risarcitoria per violazione del giudicato;
– nel merito di tale domanda, il ritardo nell’ottemperare alla sentenza del giudice ordinario ha rappresentato un’evidente lesione del diritto alla unità familiare quale diritto fondamentale della persona (cfr. Corte Costituzionale n. 28/1995, n. 376/2000, n. 202 del 2013).
– la controversia promossa dallo straniero nei confronti del Ministero degli Esteri per il risarcimento del danno da ritardo nel rilascio del visto d’ingresso per ricongiungimento familiare appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo (Cass. sez. un. 22612/2014);
– di fronte al giudice dell’ottemperanza può essere proposta azione di risarcimento dei danni connessi alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato (art. 112 cod. proc. amm.).
– il ritardo non ha alcuna giustificazione, che sia ricavabile dagli atti del giudizio;
Ritenuto che:
– occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere per quanto concerne la richiesta di visto d’ingresso;
– sussistono i presupposti per la condanna in via risarcitoria in quanto il ritardo ingiustificato nel rilascio del visto contrasta colpevolmente con quanto statuito dal giudice civile;
– il ritardo ha provocato l’impossibilità temporanea di ricongiungimento tra padre e figlio;
– tenuto conto del tempo trascorso tra la decisione del giudice civile e il rilascio del visto, dell’età del sig. Ccc (divenuto maggiorenne il xxx 2013), della distanza tra Italia e Pakistan e della situazione complessiva appare equa la determinazione di una somma complessiva di 3.000 euro (1.500 per ciascun ricorrente) a titolo di risarcimento del danno subito per tardiva esecuzione del giudicato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
– dichiara parzialmente cessata la materia del contendere;
– condanna a titolo risarcitorio il Ministero degli Esteri al pagamento della somma, determinata in via equitativa, di 1.500 euro per ciascuno dei due ricorrenti;
– condanna lo stesso Ministero alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi 1.500 euro, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali, come per legge; oltre al contributo unificato, se ed in quanto versato. Con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:
Rosalia Maria Rita Messina, Presidente
Marina Perrelli, Consigliere
Luca De Gennaro, Consigliere, Estensore
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Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

TAR Campania , Sez. VI , sentenza del 20 febbraio 2018 – – – Stranieri – Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i figli minori

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STRANIERI

TAR Campania , Sez. VI , sentenza del 20 febbraio 2018

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Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i figli minori

“la valutazione comparativa richiesta dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. 286/1998, qualora l’intero nucleo familiare dello straniero sia radicato in Italia e non vi sia alcun legame nel Paese d’origine, non può limitarsi a postulare la prevalenza delle esigenze di tutela della collettività, in ragione delle caratteristiche del reato commesso, ma deve anche formulare un giudizio prognostico ex ante circa la verosimile probabilità che la condotta illecita sia reiterata dallo stesso trasgressore con la conseguente diffusione di un ulteriore allarme sociale (cfr. Cons. Stato, III, n. 4492/2016)”

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Sentenza

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso (…) proposto da:
Xxxx Zzzz, rappresentato e difeso dagli avvocati (…- …);
contro
Ministero dell’Interno, Questura Napoli, (…)

per l’annullamento del decreto del Questore di Napoli (…) emesso il …11.2016 e notificato il …01.2017, di respingimento dell’istanza di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo richiesto per sé e per i tre figli minori

(…).

FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente – premesso che immigrava in Italia nel 2004 all’età di vent’anni e che qui costruito la sua famiglia sposandosi con un connazionale regolarmente soggiornate e avendo tre figli nati a Napoli ed inseriti nel permesso di soggiorno della madre sicché il nucleo familiare è fortemente radicato – impugna il provvedimento in epigrafe per insufficienza motivazionale non operando alcuna delle ulteriori valutazioni richieste al comma 4, art. 9 t.u. immigrazione, nè valutando e bilanciando le circostanze di cui all’articolo 5, comma 5, per. 2^, t.u.
Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni che seguono.
Il Collegio si uniforma al principio (ribadito, nel presente giudizio, dal Consiglio di Stato in sede di appello cautelare con ord. n …/2017) secondo il quale la valutazione comparativa richiesta dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. 286/1998, qualora l’intero nucleo familiare dello straniero sia radicato in Italia e non vi sia alcun legame nel Paese d’origine, non può limitarsi a postulare la prevalenza delle esigenze di tutela della collettività, in ragione delle caratteristiche del reato commesso, ma deve anche formulare un giudizio prognostico ex ante circa la verosimile probabilità che la condotta illecita sia reiterata dallo stesso trasgressore con la conseguente diffusione di un ulteriore allarme sociale (cfr. Cons. Stato, III, n. 4492/2016). Nel caso in esame, detto principio non è stato applicato (o, quanto meno, il provvedimento impugnato non contiene al riguardo un’adeguata motivazione).

Infatti, da un lato gli elementi di fatto esposti e documentati dalla parte ricorrente non sono stati confutati. Dall’altro, nessun elemento oggettivo, oltre alla condanna, è stato prospettato e tantomeno documentato a carico della parte ricorrente, e, soprattutto, è mancata la valutazione comparativa richiesta dalla norma.
Deve pertanto concludersi che il diniego, al di là delle formule stereotipe, non evidenzia che gli elementi forniti dalla ricorrente, alla luce della sua decennale permanenza in Italia e del coinvolgimento nella richiesta di rinnovo dei suoi tre figli minori, siano stati specificamente considerati e ponderati.
Tuttavia, si ripete, l’esistenza di precedenti penali, per quanto relativa ad un reato grave e tale da comportare allarme sociale, non è ritenuta dall’art. 5, comma 5, cit., di per sé sufficiente a giustificare il diniego, così esonerando dall’onere di ulteriore motivazione, qualora sussistano legami familiari ed una stabile permanenza in Italia.
Il ricorso deve pertanto essere accolto, con annullamento del diniego impugnato, fatta salva, come emerso già in sede di appello cautelare, la potestà dell’amministrazione di adottare ulteriori atti, essendo la Questura conseguentemente tenuta a rivalutare la posizione della ricorrente e ad adottare riguardo all’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno un nuovo motivato provvedimento.
Considerata la natura e l’esito della controversia, le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore
Paola Palmarini, Consigliere
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The post Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo appeared first on Iussit.com.