Archivia 30 Marzo 2018

News: Obbligatorietà del procedimento di mediazione ai fini della revoca dell’amministratore di condominio. (Tribunale di Macerata, 10 gennaio 2018)

Deve ritenersi che anche per la domanda di revoca dell’amministratore condominiale l’esperimento del tentativo di mediazione civile sia condizione di procedibilità dovendosi rilevare che non possa rilevare in contrario la previsione contenuta nell’art. 5, comma IV, lettera f), del decreto legislativ...

Stranieri. Ricongiungimento familiare, annullamento diniego visto

TAR Campania, Sezione Settima, sentenza del 23 marzo 2018 – – – Stranieri. Ricongiungimento familiare – annullamento diniego del visto d’ingresso – ritardo (non giustificato) nell’ottemperare alla sentenza del giudice ordinario – risarcimento danni

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Stranieri

Ricongiungimento familiare – annullamento diniego del visto d’ingresso – ritardo (non giustificato) nell’ottemperare alla sentenza del giudice ordinario – risarcimento danni

TAR Campania, Sezione Settima, sentenza del 23 marzo 2018

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Il ritardo (non giustificato) nell’ottemperare alla sentenza del giudice ordinario con la quale è annullato il diniego del visto d’ingresso per ricongiungimento familiare e stabilita la spettanza del relativo visto, rappresenta una grave lesione del diritto alla unità familiare, in quanto tale risarcibile dal Ministero degli Affari Esteri, per la cui determinazione è utilizzabile il canone dell’equità. Le spese seguono la soccombenza.

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Testo

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale xxx del 2016, proposto da:
Aaa Bbb Ccc, Ddd Eee, rappresentati e difesi dall’avvocato … , con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, … ;
contro
Ministero degli Affari Esteri non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
dell’ordinanza del 28.7.2015 RG xxx/2015 del Tribunale di Napoli con il quale è stato annullato il provvedimento n. xxx/2014 di diniego di rilascio di visto d’ingresso per ricongiungimento al padre.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2018 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
– i ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione dell’ordinanza suindicata con cui è stato annullato il provvedimento n. xxx/2014 dell’ambasciata italiana a Islamabad di diniego del visto d’ingresso per ricongiungimento familiare tra il sig. Ddd Eee, residente con permesso di soggiorno in Italia e il figlio Aaa Bbb Ccc, residente in Pakistan;
– il giudice ordinario con tale ordinanza (emessa a seguito del rito di cui all’art. 20 D.lgs 150/2011, divenuta definitiva e idonea a produrre gli effetti del giudicato ex art. 2909 c.c.) ha stabilito la spettanza del visto di ingresso al sig. Aaa Bbb Ccc;
– il suddetto visto è stato rilasciato dall’amministrazione il 21.xxx.2016, una volta introdotto il giudizio di ottemperanza;
– per la parte volta ad ottenere il visto, il ricorso è quindi improcedibile per cessata materia del contendere, come dichiarato dallo stesso difensore dei ricorrenti all’udienza camerale del 20 marzo 2018;
– permane l’interesse alla decisione della domanda risarcitoria per violazione del giudicato;
– nel merito di tale domanda, il ritardo nell’ottemperare alla sentenza del giudice ordinario ha rappresentato un’evidente lesione del diritto alla unità familiare quale diritto fondamentale della persona (cfr. Corte Costituzionale n. 28/1995, n. 376/2000, n. 202 del 2013).
– la controversia promossa dallo straniero nei confronti del Ministero degli Esteri per il risarcimento del danno da ritardo nel rilascio del visto d’ingresso per ricongiungimento familiare appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo (Cass. sez. un. 22612/2014);
– di fronte al giudice dell’ottemperanza può essere proposta azione di risarcimento dei danni connessi alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato (art. 112 cod. proc. amm.).
– il ritardo non ha alcuna giustificazione, che sia ricavabile dagli atti del giudizio;
Ritenuto che:
– occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere per quanto concerne la richiesta di visto d’ingresso;
– sussistono i presupposti per la condanna in via risarcitoria in quanto il ritardo ingiustificato nel rilascio del visto contrasta colpevolmente con quanto statuito dal giudice civile;
– il ritardo ha provocato l’impossibilità temporanea di ricongiungimento tra padre e figlio;
– tenuto conto del tempo trascorso tra la decisione del giudice civile e il rilascio del visto, dell’età del sig. Ccc (divenuto maggiorenne il xxx 2013), della distanza tra Italia e Pakistan e della situazione complessiva appare equa la determinazione di una somma complessiva di 3.000 euro (1.500 per ciascun ricorrente) a titolo di risarcimento del danno subito per tardiva esecuzione del giudicato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
– dichiara parzialmente cessata la materia del contendere;
– condanna a titolo risarcitorio il Ministero degli Esteri al pagamento della somma, determinata in via equitativa, di 1.500 euro per ciascuno dei due ricorrenti;
– condanna lo stesso Ministero alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi 1.500 euro, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali, come per legge; oltre al contributo unificato, se ed in quanto versato. Con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:
Rosalia Maria Rita Messina, Presidente
Marina Perrelli, Consigliere
Luca De Gennaro, Consigliere, Estensore
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Truffa dello specchietto retrovisore, estorsione, simulazione sinistro

Tribunale di Nocera Inferiore, ordinanza GIP del 9 marzo 2018 – – – Sinistro stradale simulato per chiedere somma di denaro – truffa dello specchietto retrovisore – tentata estorsione – escalation criminale – progressione criminosa

giustizia-www-iussit-comPenale

TRUFFA (640 c.p.) – ESTORSIONE (629 c.p.)

Truffa dello specchietto retrovisore – tentata estorsione – sinistro stradale simulato per chiedere somma di denaro // Ordinanza applicativa di misure cautelari personali – Decreto di sequestro preventivo

Tribunale di Nocera Inferiore, GIP Dott. Luigi Levita, ordinanza del 9/3/2018

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Assorbimento del delitto di truffa in quello di tentata estorsione – escalation criminale – progressione criminosa.

Progressione criminosa.
L’artificiosa predisposizione di un sinistro simulato può ricondursi ad un programma criminoso progressivo, laddove gli indagati si siano rappresentati già ex ante la necessità di utilizzare violenza e minaccia per costringere gli ignari utenti della strada a versare la somma di denaro falsamente riconnessa al sinistro stradale simulato, soprattutto laddove gli iniziali artifici non abbiano raggiunto l’esito sperato.

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Truffa – tentata estorsione: sinistro stradale simulato per chiedere somma di denaro – assorbimento del reato di truffa e configurabilità del solo delitto di estorsione .

Integra il delitto di tentata estorsione la condotta dell’autore di una truffa che chiede alla persona offesa il pagamento di una somma di denaro come corrispettivo della restituzione di quanto illecitamente sottrattogli con artifici e raggiri.

Testo:
Tribunale di Nocera Inferiore_ truffa dello specchietto retrovisore_ ordinanza 9.3.18

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Falsa testimonianza, causa di non punibilità

Tribunale di Napoli, sentenza 17 ottobre 2017 – – – Falsa testimonianza: causa di non punibilità – applicazione – criteri // Il legislatore ha previsto una speciale causa di non punibilità per chi abbia commesso alcuno dei delitti indicati dalla norma (tra i quali rientra l’art. 372 c.p.)

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Codice Penale

Falsa testimonianza: causa di non punibilità – applicazione – criteri
(art. 372 – 348 c.p.)

Tribunale di Napoli, Dott. Mendia, sentenza del 17 ottobre 2017, n. xxx

Il legislatore si è premurato di prevedere una speciale causa di non punibilità per chi abbia commesso alcuno dei delitti indicati dalla norma (tra i quali rientra l’art. 372 c.p.) laddove il dichiarante non avrebbe dovuto essere assunto come testimone o non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o, ancora, avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni o testimonianza. Si tratta evidentemente di una valutazione di politica criminale, in forza della quale va esclusa l’applicazione della sanzione penale, anche in presenza di un fatto antigiuridico e colpevole, per l’esigenza di salvaguardare interessi prevalenti che risulterebbero irrimediabilmente lesi qualora venisse inflitta in concreto la predetta sanzione
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News: Atto traslativo di beni in trust. Assoggettabilità a imposta di registro in misura fissa e non proporzionale. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 975 del 17 gennaio 2018)

Il trasferimento dei beni in un trust non è immediatamente tassabile ed è assoggettabile all'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e non proporzionale. L'art. 9 della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986 (T.U. Imposta di Registro) rappresenta una clausola di chius...

News: Cessione d’azienda a fronte di costituzione di rendita vitalizia in favore del cedente. Assoggettamento ad imposizione fiscale delle plusvalenze ed accertamento delle stesse. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 3518 del 14 febbraio 2018)

In tema di imposte sui redditi, paga la plusvalenza da avviamento la cessione d'azienda che ha come corrispettivo una rendita vitalizia. Il valore economico, infatti, può essere agevolmente accertato facendo riferimento a calcoli attuariali, secondo criteri riconosciuti dall’ordinamento giuridico, a...

News: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. (DL 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 4 dicembre 2017, n. 172)

È stato convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 4 dicembre 2017, n. 172 il DL 16 ottobre 2017, n. 148, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili". Leggi il [[Decreto Legge del 2017 numero 148|testo completo]]

News: Agevolazione prima casa per l’acquisto di due unità immobiliari. Quello che conta é il rispetto dei presupposti prescritti dalla legge. (Cass. Civ., Sez. VI-T, sent. n. 1810 del 24 gennaio 2018)

I benefici per l’acquisto della “prima casa” possono essere riconosciuti anche quando siano più di una le unità immobiliari contemporaneamente acquistate purché ricorrano due condizioni e cioè la destinazione, da parte dell’acquirente, di dette unità immobiliari, nel loro insieme, a costituire un’un...