Cassazione, Sezioni Unite Penali, sentenza del 13 novembre 2019 – – – Il curatore fallimentare è legittimato a chiedere la revoca del sequestro preventivo ai fini della confisca e ad impugnare i provvedimenti in materia cautelare reale.
PENALE
I contrasti risolti
dalle Sezioni unite penali
CURATORE FALLIMENTARE – LEGITTIMAZIONE AD IMPUGNARE
Il curatore fallimentare è legittimato a chiedere la revoca del sequestro preventivo ai fini della confisca e ad impugnare i provvedimenti in materia cautelare reale.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Cass. Pen., Sez. Unite,
sentenza n. 38954 – 13.11.2019 (ud. 26.09.2019)
- Nota a cura di Avv. Angelo Pignatelli
<< Con la decisone in esame le Sezioni Unite sono state chiamate a dirimere il contrasto circa la legittimazione del curatore fallimentare ad impugnare i provvedimenti in tema di sequestro preventivo disposto precedentemente alla dichiarazione di fallimento, in quanto relativa alla stessa ammissibilità dell’impugnazione. Per le Sezioni Unite poiché la disponibilità dei beni del fallimento, di cui il curatore è titolare, è riconosciuta dall’ordinamento e oggetto di una posizione giuridicamente autonoma nell’esercizio dei poteri di amministrazione e di rappresentanza in giudizio, lo stesso è legittimato a chiedere la revoca del sequestro preventivo a fini di confisca e ad impugnare i provvedimenti in materia cautelare reale>>
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<< La legittimazione del curatore, alle impugnazioni riguardanti i beni sequestrati, in quanto derivante dalla sua posizione di soggetto avente diritto alla restituzione degli stessi, investe necessariamente la totalità dei beni facenti parte dell’attivo fallimentare. Ciò corrisponde peraltro al dato normativo rinvenibile nell’art. 42 della legge fallimentare per il quale la dichiarazione di fallimento conferisce alla curatela la disponibilità di tutti i beni di quest’ultimo esistenti alla data del fallimento e quindi anche di quelli già sottoposti a sequestro. Non può pertanto essere impedito al curatore di far valere le ragioni della procedura fallimentare con riguardo a tali beni, essi pure facenti parte dell’attivo fallimentare entrato nella disponibilità della curatela, avverso il vincolo apposto sugli stessi. Ne consegue che il curatore fallimentare è legittimato a chiedere la revoca del sequestro preventivo ai fini della confisca e ad impugnare i provvedimenti in materia cautelare reale.>>
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La questione rimessa alle Sezioni Unite è posta nei seguenti termini:
<<Se il curatore fallimentare sia legittimato a chiedere la revoca del sequestro preventivo a fini di confisca e ad impugnare i provvedimenti in materia cautelare reale quando il vincolo penale sia stato disposto prima della dichiarazione di fallimento>>.
La risoluzione della questione sollecita una revisione del principio formulato dalle Sezioni Unite Uniland[1] le quali pronunziandosi su una problematica leggermente diversa, avevano statuito circa la mancanza di legittimazione del curatore fallimentare a proporre impugnazione avverso il provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca dei beni della società fallita. La citata autorevole pronunzia era stata seguita anche dalle successive pronunzie delle Sezioni con le quali si era ribadito che <<Il curatore fallimentare non è legittimato a proporre impugnazione avverso il provvedimento di sequestro preventivo, anche per equivalente, dei beni della società fallita. (Fattispecie di omesso versamento Iva e di ritenute fiscali, nella quale la Corte ha precisato che il curatore, in quanto soggetto terzo rispetto al procedimento cautelare, non è titolare di diritti sui beni in sequestro, né può agire in rappresentanza dei creditori, non essendo questi ultimi, prima della assegnazione dei beni e della conclusione della procedura concorsuale, titolari di alcun diritto di proprietà o altro diritto reale sugli stessi)>>[2]
Nella sentenza Uniland, la questione era per il vero diversa, riguardando l’ampiezza della valutazione del giudice penale, investito di una richiesta di applicazione del sequestro preventivo. Più nel dettaglio, si chiedeva alle Sezioni Unite Uniland se, per disporre il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente a norma dell’art. 19, comma 2, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, con riferimento a beni di pertinenza della massa attiva di un fallimento, il giudice penale poteva limitarsi ad accertare la confiscabilità dei cespiti, senza prendere in considerazione le esigenze tutelate dalla procedura concorsuale, o doveva invece procedere ad una valutazione comparativa tra le ragioni di questa, e segnatamente dei creditori in buona fede, e quelle afferenti alla pretesa punitiva dello Stato e, in quest’ultimo caso, se la verifica delle ragioni dei singoli creditori, al fine di accertarne la buona fede, debba essere compiuta dal giudice penale o, invece, dal giudice fallimentare, eventualmente in applicazione analogica della disciplina dei sequestri di prevenzione di cui al titolo IV del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (cd. codice antimafia)”. A tale questione veniva data risposta nel senso della necessità di tale verifica e dell’attribuzione della stessa al giudice penale, anche in sede esecutiva.[3] Nello sviluppo dell’argomentazione che conduceva a questa conclusione, l’esclusione della legittimazione del curatore all’impugnazione dei provvedimenti cautelari reali era tuttavia oggetto di una precisa indicazione di principio; nell’ottica del cui superamento si giustifica la rimessione della relativa questione secondo la previsione dell’art. 618 c.p.p., comma 1-bis.
Il principio di cui si tratta è stato peraltro oggetto, nella successiva giurisprudenza di legittimità, di un’elaborazione che, riaffermandone la validità, ne ha tuttavia precisato e sostanzialmente limitato la portata. L’insussistenza in capo alla curatela di una generale facoltà di impugnazione dei provvedimenti cautelari reali, nella situazione normativa attualmente vigente, è stata recentemente ribadita anche rispetto all’intervenuta emanazione del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 320 la cui entrata in vigore è prevista dallo stesso decreto per il 15 agosto 2020, che attribuisce espressamente al curatore tale facoltà con riguardo alla proposizione della richiesta di riesame o di appello avverso i decreti e le ordinanze di sequestro, nonchè del ricorso per cassazione avverso le decisioni su dette richieste, nei casi, nei termini e con le modalità previste dal codice di procedura penale. Si è invero rilevato sul punto come proprio il fatto che il legislatore abbia ritenuto di dover conferire al curatore tale facoltà confermi la mancanza della stessa nell’attuale assetto normativo.[4]
Una prospettiva diversa, circa la carenza di legittimazione del curatore fallimentare è stata confermata con riguardo all’impugnazione dei provvedimenti di sequestro emessi anteriormente alla dichiarazione di fallimento.[5]
Rilevante, in questo senso, secondo i Giudici delle Sezioni Unite, è il riferimento, al presupposto della legittimazione in esame nella effettiva disponibilità dei beni sequestrati, ed alla circostanza per la quale la dichiarazione di fallimento successiva al sequestro non attribuirebbe alla curatela la disponibilità dei beni del fallito nel momento in cui, per un verso quest’ultimo conserva il diritto di proprietà degli stessi, e per altro il vincolo penale già esistente assorbirebbe ogni potere fattuale sui beni. Ne segue infatti l’implicita conseguenza che, nell’opposta situazione in cui la dichiarazione di fallimento precede il sequestro, per effetto della prima il sequestro interviene su beni già nella disponibilità della curatela, nei confronti della quale si realizzerebbe pertanto il presupposto della legittimazione all’impugnazione. Questa sostanziale limitazione dell’operatività del principio, stabilito con la sentenza Uniland, segnalano i Giudici Ermellini, ai casi nei quali la dichiarazione di fallimento sia successiva al sequestro, è stata successivamente confermata in base alla considerazione per la quale il fallimento non determina una successione a titolo particolare della curatela nei diritti del fallito[6] . Tuttavia, le conclusioni della sentenza Amista, nella parte in cui risultano ammissive della legittimazione del curatore all’impugnazione laddove il sequestro sia invece successivo alla dichiarazione di fallimento, hanno trovato positiva affermazione nell’esclusione della possibilità di eseguire il sequestro su beni appartenenti alla massa fallimentare, e quindi in una situazione cronologica di posteriorità rispetto alla dichiarazione di fallimento, in quanto sui beni che si trovano in questa condizione si è ormai costituito un potere di fatto della curatela.[7]
Questo orientamento giurisprudenziale, viene segnalato dai Supremi Giudici, è alla base della formulazione del quesito posto con l’ordinanza di rimessione, nel senso della verifica della sussistenza o meno della legittimazione del curatore alla richiesta di revoca ed all’impugnazione dei provvedimenti cautelari reali nell’ipotesi in cui gli stessi siano stati disposti precedentemente alla dichiarazione di fallimento; dandosi in tal modo per accertata l’esistenza di tale legittimazione con riguardo ai provvedimenti emessi successivamente alla dichiarazione di cui sopra.
Ancora con riguardo all’affermazione di cui alla sentenza Uniland, aggiungono i Supremi Giudici, che altre pronunce giurisprudenziali si sono spinte oltre la distinzione dei provvedimenti impugnabili dalla curatela in base al riferimento cronologico segnato dalla posteriorità o meno degli stessi rispetto alla dichiarazione di fallimento.
Si è in particolare ammessa la possibilità che, anche a prescindere da questo elemento, la legittimazione del curatore sia valutata secondo il concreto interesse dello stesso all’impugnazione, in quanto soggetto deputato all’amministrazione dei beni del fallimento[8]
Questo indirizzo, successivamente ribadito in più occasioni[9] richiama una precedente decisione delle Sezioni Unite che attribuiva al curatore la facoltà di proporre l’istanza di revoca di un provvedimento di sequestro preventivo, la richiesta di riesame dello stesso provvedimento e il ricorso per cassazione avverso la relativa decisione.[10]
Ciò, per un verso, nell’espletamento della funzione istituzionale di ricostruzione dell’attivo fallimentare, che implica l’interesse ad opporsi ad un atto pregiudizievole per l’integrità del relativo assetto patrimoniale quale provvedimento di sequestro; e per altro sul presupposto della disponibilità giuridica e materiale dei beni del fallito, trasferita alla curatela con la dichiarazione di fallimento.
Tanto evidenzia le incertezze e le perplessità manifestate dalla giurisprudenza di legittimità nell’applicazione del principio formulato con la sentenza Uniland, e, d’altra parte, il pensiero non univoco nel tempo delle stesse Sezioni Unite sull’argomento.
In questo contesto, senza dubbio problematico, segnalano i Giudici del Supremo Consesso, vi è un dato certo di carattere normativo, che risulta determinante per la soluzione della questione. L’art. 322 bis c.p.p., nel disciplinare l’appello avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo, procedura sulla quale si è innestato il ricorso in discussione, indica quali soggetti legittimati a proporre l’impugnazione, oltre al pubblico ministero, all’imputato e al difensore di questi, anche “la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione”; una disposizione, questa, peraltro già dettata nel precedente art. 322, in materia di riesame del decreto di sequestro preventivo, e puntualmente riportata nel successivo art. 325, a proposito del ricorso per cassazione avverso le ordinanze che decidono nelle procedure di riesame e di appello.
Da questa formulazione risulta in primo luogo evidente il riferimento del legislatore alla persona alla quale le cose sono state sequestrate, ed a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, come soggetti diversi e non coincidenti; per cui l’avente diritto alla restituzione, come del resto riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, può essere individuato in una persona diversa da quella a cui il bene è stato sequestrato.[11]
L’avente diritto ha pertanto, nella previsione normativa, una sua distinta fisionomia, quale soggetto portatore di un proprio interesse meritevole di tutela.[12]
In secondo luogo, se di tali soggetti la “persona alla quale le cose sono state sequestrate” è testualmente identificata in base ad una circostanza di fatto, la “persona che avrebbe diritto alla loro restituzione” ha assunto, nell’interpretazione che a tale nozione è stata data in sede giurisprudenziale, una configurazione estesa all’esistenza di un rapporto di fatto della persona con il bene, non essendo necessario che sullo stesso la persona vanti un diritto reale. E’ sufficiente, a tali fini, che tale situazione di fatto sia tutelata dall’ordinamento, e che la stessa dia luogo ad una posizione giuridica autonoma del soggetto rispetto al bene[13] condizioni, queste, riconosciute in fattispecie di possesso o detenzione qualificata, come nei casi del conduttore di un immobile[14] o del promissario acquirente già immesso nel possesso del bene.[15]
La persona avente diritto alla restituzione della cosa sequestrata, legittimata all’impugnazione dei provvedimenti dispositivi o confermativi del sequestro, è dunque identificata dalla disponibilità autonoma e giuridicamente tutelata del bene.
Sottolineano i Giudici Ermellini che una disponibilità rispondente a queste caratteristiche è senza dubbio esistente in capo al curatore rispetto ai beni del fallimento.
Invero, come disposto dall’art. 42, comma 1, L. Fall., “la sentenza che dichiara il fallimento priva dalla sua data il fallito dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento”. La disponibilità di tali beni, da quel momento, si trasferisce dal fallito agli organi della procedura fallimentare. Di essi, il curatore è incaricato dell’amministrazione della massa attiva nella prospettiva della conservazione della stessa ai fini della tutela dell’interesse dei creditori, come indiscutibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.[16]
La giurisprudenza civilistica qualifica esplicitamente il curatore come detentore dei beni del fallimento.[17] E si tratta senz’altro di una detenzione qualificata, anche per il carattere pubblicistico della funzione per la quale la stessa è attribuita. La stessa sentenza Uniland ammette la natura pubblica della figura del curatore nella gestione dei beni del fallimento; e su questo aspetto è concorde con quanto già affermato nella sentenza Focarelli, peraltro richiamando consolidati principi civilistici[18] in ordine alla qualificazione del curatore come organo che esercita una pubblica funzione nell’ambito dell’amministrazione della giustizia.
La disponibilità dei beni del fallimento, di cui il curatore è titolare, è dunque riconosciuta dall’ordinamento e oggetto di una posizione giuridicamente autonoma nell’esercizio dei poteri di amministrazione e di rappresentanza in giudizio che al curatore sono per quanto detto conferiti. Ed è sulla base di queste considerazioni che la giurisprudenza di legittimità, del resto, ha espressamente ricondotto la posizione del curatore a quella della persona avente diritto alla restituzione dei beni sequestrati, ai fini della previsione di cui all’art. 322 bis c.p.p.[19]
Il tema dell’attribuibilità al curatore della legittimazione ad impugnare i provvedimenti cautelari reali adottati sui beni del fallimento, in quanto persona avente diritto alla restituzione di essi in caso di dissequestro, non veniva affrontato nella sentenza Uniland. Come opportunamente osservato nell’ordinanza di rimessione, le conclusioni formulate in quella sede si limitavano ad escludere che il curatore fosse titolare di diritti reali sui beni in questione; titolarità che, come si è detto, non esaurisce le situazioni nelle quali il soggetto assume la posizione di avente diritto alla restituzione del bene secondo al previsione normativa. Nella stessa sentenza, peraltro, si dava atto della funzione gestionale svolta dal curatore nell’interesse dei creditori; ma la rilevanza di tale funzione, anche nella sua pur riconosciuta dimensione pubblicistica, non veniva esaminata nell’ottica della configurabilità di un diverso ed autonomo titolo di legittimazione del curatore all’impugnazione.
In questa prospettiva, sottolineano le Sezioni Unite, le conclusioni appena raggiunte sulla qualificazione del curatore come persona avente diritto alla restituzione dei beni, nella sua funzione di conservazione e reintegrazione della massa attiva del fallimento ai fini del soddisfacimento delle ragioni dei creditori a cui la procedura fallimentare è istituzionalmente destinata, consentono di riconoscere a tale soggetto la legittimazione all’impugnazione in materia di sequestri di beni facenti parte del compendio fallimentare, derivante dalla predetta posizione secondo l’espressa previsione delle norme del codice di procedura penale. Non senza considerare, d’altra parte, che il curatore si appalesa anche in termini di fatto come l’unico soggetto destinatario dell’eventuale restituzione del bene, nelle sue funzioni di rappresentanza del fallimento e di amministrazione del relativo patrimonio.
Tanto supera altresì i dubbi espressi nella sentenza Uniland sulla ravvisabilità di un concreto interesse della curatela ad impugnare provvedimenti non immediatamente pregiudizievoli dell’integrità della massa fallimentare, in quanto appositivi di un vincolo a tutela di diritti che lo Stato potrà far valere sui beni solo alla conclusione della procedura fallimentare. Nella prospettiva dell’inclusione o meno del curatore fra i soggetti legittimati all’impugnazione, la descritta funzione di salvaguardia della massa fallimentare esercitata dallo stesso non consente infatti di escludere l’attualità di un siffatto interesse nella rimozione di vincoli comunque potenzialmente incidenti sulla valutazione della consistenza patrimoniale dell’attivo. La risposta al quesito proposto alle Sezioni Unite, nei termini nei quali è specificamente formulato, impone da ultimo di precisare come non abbia fondamento, nella ricostruzione appena esposta, la limitazione della legittimazione del curatore alle impugnazioni riguardanti beni sequestrati successivamente alla dichiarazione di fallimento, prospettata dall’indirizzo giurisprudenziale formatosi successivamente alla sentenza Uniland.
La legittimazione all’impugnazione del curatore, in quanto derivante dalla sua posizione di soggetto avente diritto alla restituzione dei beni sequestrati, investe necessariamente la totalità dei beni facenti parte dell’attivo fallimentare. Ciò corrisponde peraltro al dato normativo rinvenibile nel già rammentato contenuto dell’art. 42 L. Fall., per il quale la dichiarazione di fallimento, privandone il fallito, conferisce alla curatela la disponibilità di tutti i beni di quest’ultimo esistenti alla data del fallimento; e quindi anche di quelli già sottoposti a sequestro. Non può pertanto essere impedito al curatore di far valere le ragioni della procedura fallimentare con riguardo a tali beni, essi pure facenti parte dell’attivo fallimentare entrato nella disponibilità della curatela, avverso il vincolo apposto sugli stessi. Sulla scorta delle seguenti considerazioni, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: << Il curatore fallimentare è legittimato a chiedere la revoca del sequestro preventivo a fini di confisca e ad impugnare i provvedimenti in materia cautelare reale>>.
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[1] Sezioni Unite n. 11170 del 25/09/2014, dep. 2015, Uniland s.p.a., Rv. 263685 la quale aveva enunciato il seguente principio di diritto: In tema di responsabilità da reato degli enti, il curatore fallimentare non è legittimato a proporre impugnazione avverso il provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca dei beni della società fallita (In motivazione la Corte ha precisato che il curatore, in quanto soggetto terzo rispetto al procedimento cautelare, non è titolare di diritti sui beni in sequestro, nè può agire in rappresentanza dei creditori, non essendo anche questi ultimi, prima assegnazione dei beni e della conclusione della procedura concorsuale, titolari di alcun diritto sugli stessi).
[2] Cfr. Sez. 3, n. 23388 del 01/03/2016, Ivone, Rv. 267346.
[3] I principi di diritto enunciati sono stati i seguenti: “il curatore fallimentare non è legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di sequestro adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 19”.
“La verifica delle ragioni dei terzi al fine di accertarne la buona fede spetta al giudice penale e non al giudice fallimentare”.
[4] In tal senso cfr Sez. 2, n. 27262 del 16/04/2019, Fallimento Eurocoop s.coop., Rv. 276284.
[5] Sez. 3, n. 42469 del 12/07/2016, Amista, Rv. 268015 secondo la quale il curatore fallimentare non è legittimato a proporre impugnazione avverso il provvedimento di sequestro preventivo, anche per equivalente, emesso anteriormente alla dichiarazione di fallimento di un’impresa in quanto non è titolare di alcun diritto sui beni del fallito, né in proprio, né quale rappresentante dei creditori del fallito i quali, prima della conclusione della procedura concorsuale, non hanno alcun diritto restitutorio sui beni. (In motivazione la Corte aveva precisato che la legittimazione per impugnare consegue alla effettiva disponibilità del bene e che, invece, la dichiarazione di fallimento successiva al sequestro non conferisce alla procedura la disponibilità dei beni del fallito in considerazione del fatto che, da un lato, questi ne conserva il diritto di proprietà e, dall’altro, che il pregresso vincolo penale assorbe ogni potere fattuale su tali beni, escludendo ogni disponibilità diversa sugli stessi).
[6] Cfr. Sez. 3, n. 28090 del 16/05/2017, Falcone.
[7] Cfr. Sez. 3, n. 45574 del 29/05/2018, Evangelista, Rv. 273951: << In tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all’art. 12-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non può essere adottato sui beni già assoggettati alla procedura fallimentare, in quanto la dichiarazione di fallimento importa il venir meno del potere di disporre del proprio patrimonio in capo al fallito, attribuendo al curatore il compito di gestire tale patrimonio al fine di evitarne il depauperamento. (Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA’ NAPOLI, 30/11/2017)
[8] In tal senso Sez. 3, n. 37439 del 07/03/2017, Cosentino.
[9] Cfr. Sez. 6, n. 37638 del 13/02/2019, Fallimento (OMISSIS) s.r.l.; Sez. 3, n. 17749 del 17/12/2018, dep. 2019, Casa di cura Trusso s.p.a., Rv. 275453; Sez. 3, n. 47737 del 24/09/2018, Fallimento (OMISSIS) s.p.a., Rv. 275438; Sez. 3, n. 45578 del 6/06/2018, Fallimento Laziale (OMISSIS) s.n.c.),
[10] Sez. U, n. 29951 del 24/05/2004 Focarelli, Rv. 228163.
[11] Cfr. Sez. 2, n. 51753 del 03/12/2013, Casella, Rv. 257359; Sez. 2, n. 39247 del 08/10/2010, Gaias, Rv. 248772).
[12] Cfr Sez. 6, n. 2599 del 27/05/1994, Della Volta, Rv. 199051.
[13] Cfr. Sez. 6, n. 3775 del 04/10/1994, Rapisarda, Rv. 199929;
[14] Cfr. Sez. 3, n. 26196 del 22/04/2010, Vicidomini, Rv. 247693)
[15] Cfr. Sez. 3, n. 42918 del 22/10/2009, Soto, Rv. 245222.
[16] Cfr. Sez. 3, n. 17749 del 17/12/2018, dep. 2019, Casa di cura Trusso s.p.a., Rv. 275453; Sez. 5, n. 48804 del 09/10/2013, Fallimento (OMISSIS), Rv. 257553); ed in questa veste, l’art. 43 L. Fall. gli attribuisce la rappresen- tanza in giudizio dei rapporti di diritto patrimoniale compresi nel fallimento (Sez. 2 civ., n. 11737 del 15/05/2013, Rv. 626734).
[17] Vedi Sez. 2 civ., n. 16853 del 11/08/2005, Rv. 585055).
[18] Cfr. Sez. 1 civ., n. 2570 del 06/03/1995, Rv. 490929.
[19] Vedi Sez. 2, n. 24160 del 16/05/2003, Sajeva, Rv. 227479.
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