La sanatoria mancata

L’annunciata regolarizzazione di massa dei lavoratori stranieri si è bloccata fin da subito.
Intervista a Francesco Mason di Alessio Lerda per Riforma.

Sul finire della primavera del 2020, in piena emergenza coronavirus, il secondo governo Conte, allora in carica, accolse la richiesta di operare un’ampia regolarizzazione dei lavoratori stranieri presenti in Italia. La cosiddetta “sanatoria” invitava datori di lavoro e lavoratori stessi a presentare domanda dal 1° giugno al 15 agosto di quell’anno affinché, in tempi rapidi, molte persone presenti sul territorio ottenessero finalmente un permesso di soggiorno.

La notizia ebbe un notevole impatto nel corso dell’estate, per poi sparire quasi completamente dai radar, sia politici che mediatici. Per questo la trasmissione Cominciamo Bene su RBE ha deciso di tornare sul tema, con un’intervista a Francesco Mason, avvocato che con ASGI e Erostraniero ha monitorato l’iniziativa governativa.

«L’idea, che di per sé era assolutamente apprezzabile» ha riepilogato Mason «era di permettere a un numero elevato di lavoratori che sono già in Italia e avevano un rapporto di lavoro (o la possibilità di instaurarlo) di regolarizzare la propria situazione». L’idea veniva portata avanti anche considerando la situazione sanitaria, «che richiedeva di facilitare l’accesso alle cure e ai vaccini. La proposta era giunta dagli attori economici, sia datoriali che sindacali. Nel maggio 2020 venne presa in carico dal governo. Circa 240mila persone avrebbero poi risposto all’offerta; si tratta quindi di uno strumento che era necessario, che però poi, nella pratica, si è dimostrato inadeguato rispetto agli stessi scopi per cui era stato emanato».

«Elencare tutti i problemi che sono emersi necessiterebbe di un tempo molto lungo» specifica Mason (qui, per chi volesse, un’analisi più dettagliata). Ma per comprendere l’entità della questione «basta un dato: siamo a gennaio del 2022 e ha ottenuto un permesso di soggiorno il 13% di coloro che hanno presentato la domanda. L’87% sta ancora attendendo una risposta. Nel frattempo queste persone rimangono in un limbo giuridico, perché il ministero non ha ancora chiarito se abbiano diritto a cambiare lavoro, rispetto a quello per cui hanno presentato domanda. Perciò c’erano persone che lavoravano e che ora non possono più lavorare, proprio perché hanno fatto domanda di emersione».

Inoltre, in questo modo è stato totalmente mancato uno degli obiettivi principali dell’iniziativa, ovvero quello di basarsi sulle posizioni emerse tramite la sanatoria per raggiungere, con rapidità, il maggior numero di persone con cure, farmaci e vaccini e nel complesso per monitorare al meglio la pandemia. Evidentemente, non è andata così.

Mason ha poi ricordato che proprio in questi giorni è caduto un altro appuntamento importante nell’ambito della gestione del lavoro dall’estero. Il 27 gennaio è stato infatti il “click day, «ovvero la data in cui i datori di lavoro possono presentare le domande per chiedere di poter occupare un lavoratore che risiede all’estero». Si tratta di uno strumento previsto dal decreto flussi, «una procedura strutturale, non emergenziale, che però ha anche questa dei limiti grossissimi, perché parte dall’idea che, per poter occupare un lavoratore, questo si trovi all’estero. È evidente che una procedura del genere è anacronistica: l’incontro tra domanda e offerta di lavoro avviene sul territorio italiano».

Questa procedura è quindi diventata, in sostanza, «un modo per regolarizzare, con una trafila lunghissima, rapporti di lavoro già in essere». I requisiti, inoltre, sono molto stringenti: i numeri sono limitati e non sono coinvolti tutti i settori economici, né tutte le nazionalità. Perciò chi proviene da determinati paesi non ha nemmeno la lontana possibilità di poterne usufruire. «Si dice che è la lotteria del decreto flussi», spiega bene Mason. «Questo significa che continuerà ad esserci un numero elevato di stranieri in Italia che non riescono ad avere un permesso di soggiorno e quindi ad accedere a tutti i servizi a cui avrebbero diritto.

«Ci andrebbe – conclude poi Mason, tirando le somme – un approccio realistico, che prenda in considerazione il fatto che queste persone esistono, sono in Italia, lavorano, sono integrate. Servirebbe uno strumento di regolarizzazione molto semplice: basterebbe prevedere una norma che permetta al lavoratore che è già qui di ottenere un permesso di soggiorno. Diamo al lavoratore la possibilità di emergere».

Un appello semplice, eppure distante anni luce dal discorso politico.

The post La sanatoria mancata appeared first on Asgi.

La tutela del lavoratore in caso di mancata o interrotta regolarizzazione

Le scelte del legislatore in occasione dell’ultimo provvedimento per la regolarizzazione dei lavoratori stranieri irregolari hanno per un verso facilitato gli illeciti comportamenti di alcuni datori di lavoro e nel contempo reso inutilmente difficoltoso alla maggior parte dei datori di lavoro onesti l’esito positivo delle procedure intraprese.

di Paolo Morozzo della Rocca
ordinario di diritto privato, Università di Urbino

L’articolo è pubblicato nella Rubrica “Diritti senza confini”, nata dalla collaborazione fra le Riviste Questione Giustizia e Diritto Immigrazione e Cittadinanza per rispondere all’esigenza di promuovere, con tempestività e in modo incisivo il dibattito giuridico sulle principali questioni inerenti al diritto degli stranieri. Vai alla Rubrica.

Sommario

1. La prospettiva di indagine

2. Non è solo colpa della pandemia se questa regolarizzazione è peggiore delle precedenti

3. Sulla regolarizzazione mediante dichiarazione non vincolante di disponibilità ad assumere in futuro il lavoratore straniero

4. L’onere di esibizione del certificato di idoneità alloggiativa incentiva le rinunce e avvantaggia i simulatori

5. La responsabilità civile del datore di lavoro per la mancata regolarizzazione del lavoratore in caso di inerzia o negligenza nello svolgimento delle procedure

6. Altre possibili conseguenze della mancata regolarizzazione per il datore di lavoro

7. Sul timore dello straniero irregolarmente soggiornante di agire in giudizio: un rischio conveniente?

The post La tutela del lavoratore in caso di mancata o interrotta regolarizzazione appeared first on Asgi.

“Voci per r-estistere”: un anno di ricerca partecipata a Borgo Mezzanone

Il report nasce dal progetto di INTERSOS e ASGI grazie al quale sono stati gli stessi abitanti degli insediamenti informali a individuare i problemi della comunità e ad avanzare proposte alle istituzioni.

Promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e lavoro dei migranti che vivono nella provincia di Foggia attraverso azioni compiute dalla comunità stessa. Questo l’obiettivo del progetto ideato e sviluppato in questo ultimo anno da INTERSOS e ASGI, con il contributo di Open Society Foundations.

Leggi il report qui

L’approccio con cui è stato portato avanti questo progetto è definito tecnicamente “community based approach”: si tratta di una strategia di azione che parte dalla valorizzazione della comunità in cui si deve avviare il cambiamento, attraverso il coinvolgimento attivo delle persone che vi fanno parte, il riconoscimento delle loro capacità e risorse quali strumenti principali con cui realizzare gli obiettivi di miglioramento delle condizioni di vita della popolazione di riferimento.

Otto persone, ragazze e ragazzi, che vivono a Borgo Mezzanone, hanno ricoperto per un anno il ruolo di “antenne”: dopo un periodo di formazione sui metodi e gli strumenti della ricerca partecipata, hanno recepito i bisogni della comunità in cui vivono e, guidati da operatori e operatrici umanitari, hanno intrapreso azioni di advocacy dal basso, ossia hanno presentato istanze e proposte alle istituzioni volte a migliorare le condizioni degli abitanti dell’insediamento.

Il report che è nato da questa esperienza racchiude tutti i dati raccolti dalle “antenne” di Borgo Mezzanone: le necessità evidenziate dalle persone, le sollecitazioni fatte nei confronti delle istituzioni e le proposte nate dal basso. Nel rapporto vengono riportati i principali problemi evidenziati dalle comunità di migranti presenti nel ghetto: la mancanza di occupazione, il lavoro in nero e lo sfruttamento nei campi, la conseguente impossibilità di avere i documenti o avere un contratto di affitto.

Al termine di queste attività di indagine e advocacy legate al progetto di INTERSOS, le “sentinelle” hanno detto di voler proseguire il loro lavoro nell’insediamento in quanto hanno riscontrato un grande bisogno di orientamento e di informazioni chiare e univoche da parte della comunità. Hanno inoltre avanzato una proposta: la creazione di uno sportello informativo all’interno di Borgo Mezzanone dove loro stessi possano offrire agli abitanti del ghetto servizi di orientamento, mediazione ed eventualmente accompagnamento ai servizi sul territorio.

Foto tratta dal report

The post “Voci per r-estistere”: un anno di ricerca partecipata a Borgo Mezzanone appeared first on Asgi.

Istanza emersione da lavoro irregolare, diniego, impugnazione

TAR Campania Napoli, Sez. VI, sentenza del 1 agosto 2018 – – – Stranieri. Istanza di emersione da lavoro irregolare – provvedimento di diniego del Prefetto (segnalazione d’inammissibilità Schengen) – mancanza dei presupposti – impugnazione – annullamento atto impugnato

giustizia-www-iussit-com

STRANIERI

Istanza di emersione da lavoro irregolare – provvedimento di diniego del Prefetto ( segnalazione d’inammissibilità Schengen) – mancanza dei presupposti – impugnazione – annullamento atto impugnato

“–il giudice può porre a base della decisione “i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite”; nella fattispecie, l’amministrazione non ha specificamente contestato i fatti posti dalla ricorrente a base della propria domanda e, in particolare, non ha contestato l’assunto della non riferibilità alla persona della ricorrente della segnalazione posta a base del provvedimento impugnato; analogamente non è contestata la mancata verifica – ammettendo che la segnalazione esista e che si riferisca alla persona della ricorrente – della sua perdurante efficacia alla data di adozione del provvedimento impugnato (circostanza, tra l’altro, che pare smentita dal preavviso di rigetto in cui si menziona una “inammissibilità in territorio Schengen -OMISSIS- (26-5-2008) (26-5-2011)” in cui la seconda data pare effettivamente riferirsi alla efficacia della segnalazione).–”

TAR Campania Napoli, Sez. VI, sentenza del 1 agosto 2018

 

Sentenza

(…)
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame la ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe con cui il Prefetto di XXXX ha respinto una istanza di emersione da lavoro irregolare a lei relativa presentata dalla signora -OMISSIS- in data 26 maggio 2008.

La ricorrente denuncia che il provvedimento in questione è illegittimo in quanto: a) privo di presupposti poiché ella non è mai stata in -OMISSIS-; in particolare si afferma in ricorso che la signora -OMISSIS- è giunta in Italia nel 2007 e non se ne è mai allontanata sicchè la segnalazione non esiste (ovvero se esistesse non potrebbe a lei riferirsi); b) la segnalazione, quand’anche esistesse e fosse a lei relativa, sarebbe comunque scaduta in epoca anteriore di circa 10 mesi rispetto al provvedimento, come del resto desumibile dal preavviso di rigetto inviato alla signora-OMISSIS-.
Il ministero dell’interno resiste al ricorso con memoria di stile.
In data 1 giugno 2018 la ricorrente ha depositato una memoria in cui ha dichiarato di avere ancora interesse al ricorso (si tratta infatti di ricorso pendente da oltre 5 anni e non è stato inviato l’avviso previsto dall’articolo 82 c.p.a.); in particolare ella ha puntualizzato di aver ottenuto su autorizzazione del Tribunale per i minorenni di Napoli un permesso di soggiorno per assistenza minori (la ricorrente è sposata con un connazionale con cui risiede ed è madre di tre figli) che è tuttavia scaduto. La ricorrente ha inoltre depositato documenti in pari data. Trattandosi di produzione tardiva, di tali documenti non potrà tenersi conto ai fini della decisione.
Parimenti tardivo è il deposito documentale eseguito dall’amministrazione il 25 giugno 208 e la memoria depositata dalla ricorrente il successivo 29 giugno 2018.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Premesso che l’amministrazione si è costituita con memoria di stile il 16 ottobre 2013 e da allora non ha svolto alcuna attività difensiva nè depositato documentazione, così tra l’altro sottraendosi all’obbligo che su di essa grava in base all’articolo 46, comma 2, c.p.a., di “produrre l’eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’amministrazione ritiene utili al giudizio” (dei documenti depositati il 25 giugno, che comunque nulla aggiungono al provvedimento impugnato, non potrebbe comunque tenersi conto), rileva il Collegio che l’articolo 64, comma 2, c.p.a. dispone che il giudice può porre a base della decisione “i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite”; nella fattispecie, l’amministrazione non ha specificamente contestato i fatti posti dalla ricorrente a base della propria domanda e, in particolare, non ha contestato l’assunto della non riferibilità alla persona della ricorrente della segnalazione posta a base del provvedimento impugnato; analogamente non è contestata la mancata verifica – ammettendo che la segnalazione esista e che si riferisca alla persona della ricorrente – della sua perdurante efficacia alla data di adozione del provvedimento impugnato (circostanza, tra l’altro, che pare smentita dal preavviso di rigetto in cui si menziona una “inammissibilità in territorio Schengen -OMISSIS- (26-5-2008) (26-5-2011)” in cui la seconda data pare effettivamente riferirsi alla efficacia della segnalazione).
Il ricorso va quindi accolto.
In relazione alle spese di giudizio si rileva che parte ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato e il difensore ha chiesto la liquidazione delle sue spettanze.
In considerazione di ciò il Collegio, che ovviamente conferma l’ammissione al gratuito patrocinio di parte ricorrente, ritiene di liquidare al difensore a titolo di onorari e spese la somma complessiva di euro (…), oltre accessori di legge, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
Il relativo onere è posto a carico del ministero dell’interno.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, sezione VI, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Condanna il ministero dell’interno al pagamento al difensore della ricorrente delle spese di giudizio che liquida in euro (…), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere, Estensore
Carlo Buonauro, Consigliere
L’Estensore                Il Presidente
Davide Soricelli        Paolo Passoni
— pubblicato 01-08-2018 —
.

The post Istanza emersione da lavoro irregolare, diniego, impugnazione appeared first on Iussit.com.