Categoria domanda di emersione

Istanza emersione da lavoro irregolare, diniego, impugnazione

TAR Campania Napoli, Sez. VI, sentenza del 1 agosto 2018 – – – Stranieri. Istanza di emersione da lavoro irregolare – provvedimento di diniego del Prefetto (segnalazione d’inammissibilità Schengen) – mancanza dei presupposti – impugnazione – annullamento atto impugnato

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STRANIERI

Istanza di emersione da lavoro irregolare – provvedimento di diniego del Prefetto ( segnalazione d’inammissibilità Schengen) – mancanza dei presupposti – impugnazione – annullamento atto impugnato

“–il giudice può porre a base della decisione “i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite”; nella fattispecie, l’amministrazione non ha specificamente contestato i fatti posti dalla ricorrente a base della propria domanda e, in particolare, non ha contestato l’assunto della non riferibilità alla persona della ricorrente della segnalazione posta a base del provvedimento impugnato; analogamente non è contestata la mancata verifica – ammettendo che la segnalazione esista e che si riferisca alla persona della ricorrente – della sua perdurante efficacia alla data di adozione del provvedimento impugnato (circostanza, tra l’altro, che pare smentita dal preavviso di rigetto in cui si menziona una “inammissibilità in territorio Schengen -OMISSIS- (26-5-2008) (26-5-2011)” in cui la seconda data pare effettivamente riferirsi alla efficacia della segnalazione).–”

TAR Campania Napoli, Sez. VI, sentenza del 1 agosto 2018

 

Sentenza

(…)
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame la ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe con cui il Prefetto di XXXX ha respinto una istanza di emersione da lavoro irregolare a lei relativa presentata dalla signora -OMISSIS- in data 26 maggio 2008.

La ricorrente denuncia che il provvedimento in questione è illegittimo in quanto: a) privo di presupposti poiché ella non è mai stata in -OMISSIS-; in particolare si afferma in ricorso che la signora -OMISSIS- è giunta in Italia nel 2007 e non se ne è mai allontanata sicchè la segnalazione non esiste (ovvero se esistesse non potrebbe a lei riferirsi); b) la segnalazione, quand’anche esistesse e fosse a lei relativa, sarebbe comunque scaduta in epoca anteriore di circa 10 mesi rispetto al provvedimento, come del resto desumibile dal preavviso di rigetto inviato alla signora-OMISSIS-.
Il ministero dell’interno resiste al ricorso con memoria di stile.
In data 1 giugno 2018 la ricorrente ha depositato una memoria in cui ha dichiarato di avere ancora interesse al ricorso (si tratta infatti di ricorso pendente da oltre 5 anni e non è stato inviato l’avviso previsto dall’articolo 82 c.p.a.); in particolare ella ha puntualizzato di aver ottenuto su autorizzazione del Tribunale per i minorenni di Napoli un permesso di soggiorno per assistenza minori (la ricorrente è sposata con un connazionale con cui risiede ed è madre di tre figli) che è tuttavia scaduto. La ricorrente ha inoltre depositato documenti in pari data. Trattandosi di produzione tardiva, di tali documenti non potrà tenersi conto ai fini della decisione.
Parimenti tardivo è il deposito documentale eseguito dall’amministrazione il 25 giugno 208 e la memoria depositata dalla ricorrente il successivo 29 giugno 2018.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Premesso che l’amministrazione si è costituita con memoria di stile il 16 ottobre 2013 e da allora non ha svolto alcuna attività difensiva nè depositato documentazione, così tra l’altro sottraendosi all’obbligo che su di essa grava in base all’articolo 46, comma 2, c.p.a., di “produrre l’eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’amministrazione ritiene utili al giudizio” (dei documenti depositati il 25 giugno, che comunque nulla aggiungono al provvedimento impugnato, non potrebbe comunque tenersi conto), rileva il Collegio che l’articolo 64, comma 2, c.p.a. dispone che il giudice può porre a base della decisione “i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite”; nella fattispecie, l’amministrazione non ha specificamente contestato i fatti posti dalla ricorrente a base della propria domanda e, in particolare, non ha contestato l’assunto della non riferibilità alla persona della ricorrente della segnalazione posta a base del provvedimento impugnato; analogamente non è contestata la mancata verifica – ammettendo che la segnalazione esista e che si riferisca alla persona della ricorrente – della sua perdurante efficacia alla data di adozione del provvedimento impugnato (circostanza, tra l’altro, che pare smentita dal preavviso di rigetto in cui si menziona una “inammissibilità in territorio Schengen -OMISSIS- (26-5-2008) (26-5-2011)” in cui la seconda data pare effettivamente riferirsi alla efficacia della segnalazione).
Il ricorso va quindi accolto.
In relazione alle spese di giudizio si rileva che parte ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato e il difensore ha chiesto la liquidazione delle sue spettanze.
In considerazione di ciò il Collegio, che ovviamente conferma l’ammissione al gratuito patrocinio di parte ricorrente, ritiene di liquidare al difensore a titolo di onorari e spese la somma complessiva di euro (…), oltre accessori di legge, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
Il relativo onere è posto a carico del ministero dell’interno.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, sezione VI, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Condanna il ministero dell’interno al pagamento al difensore della ricorrente delle spese di giudizio che liquida in euro (…), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere, Estensore
Carlo Buonauro, Consigliere
L’Estensore                Il Presidente
Davide Soricelli        Paolo Passoni
— pubblicato 01-08-2018 —
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