Archivia 28 Febbraio 2018

SULL’OPPORTUNITÀ CHE IL COMITATO DI PREVENZIONE DELLA TORTURA DEL CONSIGLIO D’EUROPA VALUTI LA LEGITTIMITÀ DEL REGIME DELL’ERGASTOLO “OSTATIVO” ESISTENTE IN ITALIA

Strasburgo, 27 febbraio 2018 – L’ergastolo “ostativo”, un meccanismo che ai sensi degli articoli 4-bis e 58-ter della legge n. 354 del 1975 impedisce ai soggetti condannati per reati di particolare gravità di accedere ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale rendendo così tale pena immodificabile a prescindere dalla condotta e dal percorso intrapreso da tali … Continua a leggere

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News: “Chi ha dato ha dato, scurdammoce ‘o passato”. Agevolazione prima casa, immobile “di lusso” ex d.m. 2 agosto 1969, nuovi in vigore dal 1 gennaio 2014, applicabilità ex art.3 d. lgs. 472/1997 dello jus superveniens. Si estingue la sanzione, ma non si restituisce quanto pagato. (Cass. Civ., Sez. VI-T, sent. n. 21909 del 20 settembre 2017)

Il nuovo regime introdotto in materia di agevolazione prima casa, il quale ha sancito il superamento del criterio di individuazione dell'immobile di lusso - non ammesso, in quanto tale, al beneficio fiscale - sulla base dei parametri di cui al D.M. 2 agosto 1969, trova applicazione ai trasferimenti ...

News: Annullamento del contratto per errore bilaterale: non serve la riconoscibilità. Quale spazio per la protezione di chi acquista dall’erede apparente? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 23996 del 12 ottobre 2017)

Nell'ipotesi di errore bilaterale, che ricorre quando esso sia comune a entrambe le parti, il contratto è annullabile a prescindere dall'esistenza del requisito della riconoscibilità, poiché in tal caso non è applicabile il principio dell'affidamento, avendo ciascuno dei contraenti dato causa all'in...

News: Cessione di fabbricato o cessione d’azienda? Conseguenze tributarie in riferimento alll’imposta di registro. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 17785 del 19 luglio 2017)

Si ha cessione di azienda, soggetta ad imposta di registro proporzionale (e non ad IVA), quando le parti non hanno inteso trasferire una semplice somma di beni, ma un complesso organico unitariamente considerato, dotato di una potenzialità produttiva, tale da farne emergere ex ante la complessiva at...

News: Irrilevanza (nel tempo antecedente il 1 gennaio 2014) dei dati catastali dell’immobile ai fini della classificazione del carattere “di lusso” del medesimo. (Cass. Civ., Sez. VI-T, sent. n. 16143 del 28 giugno 2017)

Ai fini delle agevolazioni sulla prima casa i dati catastali sono irrilevanti per classificare l’abitazione di lusso: gli unici parametri validi sono quelli contenuti nel decreto ministeriale quali la superficie effettiva di mq 240, al netto di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto mac...

News: Cancellazione della società a responsabilità limitata dal registro delle imprese, susseguente avviso di accertamento. legittimazione a presentare ricorso. (Cass. Civ., Sez. VI-T, sent. n. 20752 del 4 settembre 2017)

La cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese ne comporta l'estinzione, con la conseguenza che il ricorso presentato dal liquidatore dell'ente avverso un avviso di accertamento successivo a detta cancellazione, ancorché per tributi sorti in epoca anteriore alla stessa, deve ...

News: Atto ricognitivo dell’avvenuto trasferimento di titoli azionari: computo dell’imposta di registro. E gli aspetti sostanziali? (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 16175 del 28 giugno 2017)

L'atto di mera ricognizione di un contratto di compravendita di azioni anteriormente concluso non produce effetti giuridici corrispondenti al contratto di cessione azionaria, laddove lo scopo dell'atto non sia unicamente limitato a dare quietanza dell'avvenuto pagamento, estendendosi altresì alla pu...

Danno da matrimonio rovinato, intossicazione alimentare

Tribunale di Paola, sentenza del 15 febbraio 2018 – – – Danno da matrimonio rovinato – intossicazione alimentare al banchetto nuziale // Opposizione a decreto ingiuntivo per pagamento spesa ricevimento – con domanda riconvenzionale per ottenere la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni subiti

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DANNO NON PATRIMONIALE

Tribunale di Paola, Sez. Civ., dott Franco Caroleo,
sentenza del 15 febbraio 2018

Danno da matrimonio rovinato – intossicazione alimentare al banchetto nuziale // Opposizione a decreto ingiuntivo per pagamento spesa ricevimento – con domanda riconvenzionale per ottenere la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni subiti – danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale – sussistenza

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Nel caso di specie, il Tribunale di Paola ha affrontato (risolvendola positivamente) la questione della sussistenza del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale anche in ipotesi non costituzionalmente qualificate (come invece sembrano aver richiesto le note Sezioni Unite del 11.11.2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975).
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– “In tema danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale, deve ritenersi che questa tipologia di pregiudizio sia risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di una lesione di un diritto inviolabile costituzionalmente qualificato, dalla consumazione di un reato ex art. 185 c.p. o da una previsione legislativa, atteso che, laddove si faccia riferimento ad un contratto (tipica espressione dell’autonomia contrattuale), sono le parti che all’atto della stipulazione tipizzano gli interessi che intendono perseguire. In altre parole, in ambito contrattuale non c’è una legge che stabilisce dirigisticamente gli interessi da presidiare, ma sono i contraenti (ed il contratto con la sua causa) che fissano gli scopi concreti del sinallagma, anche non patrimoniali, anche non necessariamente aderenti al dettato costituzionale e ai diritti inviolabili; sono le parti ad individuare gli interessi che, proprio perché dedotti in contratto, ritengono meritevoli di tutela”;

“Se i contraenti individuano interessi non economici, ma neanche inerenti a diritti inviolabili, dalla frustrazione di questi interessi, produttiva di un danno consequenziale di tipo morale o esistenziale, non può che derivare l’obbligo di risarcimento. Se poi così non fosse – se, cioè, si ammettesse il risarcimento del danno non patrimoniale da inadempimento soltanto in caso di lesione di diritti inviolabili – si finirebbe per incidere non soltanto sulla disciplina del risarcimento del danno, ma su quella della stessa esistenza dell’obbligazione, dal momento che il debitore, in ogni contratto volto a soddisfare interessi non ricollegabili a diritti inviolabili, potrebbe unilateralmente sciogliersi dall’obbligazione senza pagare alcun costo diverso da quello della mancata percezione dell’eventuale corrispettivo (cfr. Trib. Roma 21.07.2009, n. 16202)”;

“Postulare che possa sussistere un danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale benché non costituzionalmente qualificato non equivale ad allargare la platea della risarcibilità a qualsiasi fattispecie di danno non patrimoniale. E ciò perché, in campo contrattuale, operano comunque molteplici filtri codicistici quali: – il disposto di cui all’art. 1174 c.c. in base al quale l’interesse non patrimoniale che si assume leso deve essere desumibile dal contratto; – il principio sancito all’art. 1455 c.c. secondo cui l’inadempimento, per poter dar luogo al risarcimento del danno, deve essere grave e non può essere di scarsa importanza; – la previsione di cui all’art. 1223 c.c. che richiede che il danno sia conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento; – la regola della prevedibilità del danno da risarcire fissata all’art. 1225 c.c., che esclude così la risarcibilità della conseguenza emozionale non prevedibile al momento del contratto; – l’esclusione del risarcimento del danno quando poteva essere evitato dal creditore ai sensi dell’art. 1227, co. 2, c.c.”;

“Può riconoscersi il danno esistenziale da inadempimento contrattuale per matrimonio rovinato se viene provata la sofferenza derivata dalla brutta figura che gli sposi hanno fatto con i propri invitati, nel dare l’impressione che si fossero rivolti ad un ristoratore inadeguato per l’allestimento del ricevimento, che trattava alimenti scadenti (se non proprio nocivi alla salute), così da rovinare la serata sia a sé stessi che agli invitati [nel caso di specie, i testi hanno fornito un’impietosa ricostruzione dei fatti: alcuni invitati che si contorcevano per i forti dolori addominali; altri che affollavano i bagni della struttura; altri che, trovando i bagni occupati, si vedevano costretti a vomitare nel giardino; altri ancora che, in preda alle convulsioni, hanno dovuto abbandonare il banchetto anzitempo, chi tornando a casa e chi recandosi in Pronto Soccorso]”;

“Può riconoscersi il danno morale da inadempimento contrattuale per matrimonio rovinato da identificare con la reazione, per un verso, di rabbia e dispiacere (dal momento in cui gli sposi hanno realizzato che la festa era ormai rovinata) e, per altro verso, di imbarazzo (nei confronti degli invitati). Si tratta di una reazione che va valutata alla luce del fatto che è stata determinata dalla piena violazione di un contratto nel quale era dedotto proprio l’interesse alla felice riuscita del banchetto nuziale [nel caso di specie, per la liquidazione del pregiudizio, è parso congruo parametrarsi agli importi che si trovano sovente liquidati per ingiurie e diffamazioni non particolarmente gravi, alle quali sembra potersi paragonare l’episodio in questione”.
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Leggi testo:
Tribunale di Paola Danno da matrimonio rovinato sentenza 15 febbraio 2018

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Sinistro stradale, immissione nel flusso della circolazione

Giudice di Pace di Napoli, sentenza del 31 luglio 2017 – – – Sinistro stradale – immissione veicolo nel flusso della circolazione con partenza da posizione di sosta – omissione precedenza ai veicoli in transito – responsabilità – risarcimento danni

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Danni da circolazione stradale

Giudice di Pace di Napoli, dott. Ida della Rocca, sentenza del 31 luglio 2017

Sinistro stradale – immissione veicolo nel flusso della circolazione con partenza da posizione di sosta – omissione precedenza ai veicoli in transito – responsabilità – risarcimento danni

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Napoli dott. Ida della Rocca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. …/2014 RG. contenzioso, vertente
TRA
AAX TIZIOX, c.f. … , e BXX CAIOX, c.f. … , elett.te dom.ti in Napoli, … presso lo studio dall’avv. …, che li rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore,
ATTORI,
E
AAAA BBBB ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, …, presso lo studio dell’avv…., in virtù di procura in atti,
CONVENUTA
NONCHE’
BXX SEMPRONIO, res.te in Pozzuoli (NA), …
CONVENUTO CONTIMACE
Avente ad oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni: come da verbale di causa e atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., e pertanto essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest’ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l’atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione delle resistenti, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
Gli attori Aax Tiziox e Bxx Caiox, il primo quale proprietario dell’auto Fiat Punto targata (…), il secondo quale proprietario dell’auto Fiat Cinquecento targata (…),chiedono con il presente giudizio, previo accertamento della responsabilità del conducente dell’autoveicolo Volkswagen Golf targato (…), di proprietà del convenuto Bxx Sempronio, la condanna della AAAA BBBB, quale compagnia assicuratrice della Volkswagen Golf, al pagamento del risarcimento dei danni riportati nel sinistro verificatosi il giorno 20/10/2012, alle ore 19,30, in Pozzuoli (NA), alla via ….Più precisamente, gli attori deducono che, nelle circostanze di tempo e di luogo innanzi esposte,nel mentre la Fiat Punto del Tiziox procedeva per la predetta via con direzione verso via …, veniva urtata nella fiancata destra dalla Volkswagen Golf del Sempronio, il cui conducente, nel ripartire da una posizione di sosta, si immetteva improvvisamente nel flusso della circolazione senza dare precedenza ai veicoli in quel momento in transito. In conseguenza dell’urto ricevuto la Fiat Punto veniva sospinta verso sinistra andando a collidere nella parte laterale anteriore destra la Fiat Cinquecento del Caiox.
Alla domanda resiste l’impresa convenuta che contesta il verificarsi del fatto.
Va dichiarata preliminarmente la contumacia del convenuto Bxx Sempronio, non costituitosi in giudizio benchè regolarmente citato, e la proponibilità delle domande avendo gli attori provato (con racc.te A/R agli atti) di avere ottemperato al disposto dell’art. 148 Dlgs 209/05 e di avere atteso il termine ivi previsto per l’instaurazione del presente giudizio. Sotto il profilo del contenuto, tali richieste risarcitorie presentano tutti i requisiti minimi, sia soggettivi che oggettivi, necessari per una valida costituzione in mora, in ciò perfettamente conformandosi al dettato legislativo dell’art. 148Dlgs 209/05, ispirato alla ratio di consentire all’assicuratore la valutazione del fondamento delle pretese degli attori.
Nel merito le domande sono fondate e meritano, per quanto di ragione, accoglimento così come precisato nella motivazione che segue.
Va osservato che risultano provate per tabulas e per facta concludentia sia la titolarità attiva degli attori che quella passiva del convenuto Sempronio e della AAAA BBBB.
Nel caso in esame è emerso, attraverso le dichiarazioni rese dal teste Zzxx escusso alla udienza del 4/12/2015 – della cui attendibilità, peraltro in assenza di altri elementi contrastanti, non vi è motivo di dubitare – dalla contumacia del convenuto Bxx Sempronio e dalla espletata C.T.U., che i fatti di causa siano stati ampiamente provati, che la dinamica del sinistro risulta univoca e coerente, che il sinistro si è verificato per la errata ed imprudente manovra di immissione nel flusso della circolazione da parte del conducente della Volkswagen Golf, che – violando le disposizioni di cui agli artt. 140, 141, 145 e 154 del codice della strada -nel ripartire da una posizione di sosta, ometteva di concedere la dovuta precedenza alla Fiat Punto dell’Tiziox ed alla Fiat Cinquecento del Caiox, veicoli in quel momento in transito, e che non vi è stato alcun concorso di colpa da parte degli attori.
Va, quindi, affermata la esclusiva responsabilità ex art. 2054 c.c. 1° comma, del conducente della Volkswagen Golf targato (…), di proprietà del convenuto Bxx Sempronio.
Quanto poi al rapporto causale tra l’incidente de quo ed i danni riportati alla Fiat Punto dell’attore Tiziox ed alla Fiat Cinquecento dell’attore Caiox esso risulta emergere dalla dinamica del sinistro come sopra ricostruita in base alla deposizione del teste, dalle foto ritraenti i veicoli danneggiati, dalla CTU richiesta dalla AAAA BBBB ed espletata dal p.i. Xxxx, incaricato da questo giudicante.
Le domande degli attori Aax Tiziox e Bxx Caiox vanno, pertanto, accolte ma per quanto di ragione.
In ordine, infatti, all’entità dei danni subiti dalla Fiat Punto del Tiziox e dalla Fiat Cinquecento del Caiox elementi utili alla loro quantificazione si deducono dalla dinamica del sinistro come sopra accertata, dalla documentazione fotografica nonché dalla c.t.u., depositata in atti.
Orbene, questo giudice riconosce all’attore Aax Tiziox solo quanto accertato dal c.t.u. sia per ciò che riguarda la descrizione dei danni e la loro coerenza con la dinamica del sinistro sia per ciò che concerne la loro descrizione, tuttavia, considerati i prezzi correnti all’epoca sul mercato dei materiali e delle parti da sostituire, il costo della mano d’opera, il tempo necessario per le riparazioni, il tipo e la marca del veicolo,ritiene conforme a giustizia quantificare i danni subitinella misura di € 1.000,00, comprensiva di IVA.
La suddetta somma è liquidata al valore attuale e, pertanto, non è suscettibile di rivalutazione monetaria. Sulla detta somma sono dovuti gli interessi da lucro cessante nella misura dell’uno per cento calcolati, in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1712 del 1995, non sull’importo liquidato all’attualità bensì sulla somma devalutata, in base agli indici ISTAT, al momento del fatto e rivalutata anno per anno a partire dal giorno del fatto fino alla data della pubblicazione della presente sentenza.
Sulla somma così determinata, sono inoltre dovuti gli interessi al tasso legale, da calcolare dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella della estinzione dell’obbligazione risarcitoria.
Il giudicante, per le motivazioni innanzi espresse, riconosce anche all’attore Bxx Caiox solo quanto accertato dal c.t.u. sia per ciò che riguarda la descrizione dei danni e la loro coerenza con la dinamica del sinistro sia per ciò che concerne la loro descrizione, tuttavia considerati i prezzi correnti all’epoca sul mercato dei materiali e delle parti da sostituire, il costo della mano d’opera, il tempo necessario per le riparazioni, il tipo e la marca del veicolo ritiene conforme a giustizia quantificare il danno subito dall’attore Caiox nella somma di €600,00, comprensiva di IVA.
Anche la suddetta somma è liquidata al valore attuale e, pertanto, non è suscettibile di rivalutazione monetaria. Sulla detta somma sono dovuti gli interessi da lucro cessante nella misura dell’uno per cento calcolati, in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1712 del 1995, non sull’importo liquidato all’attualità bensì sulla somma devalutata, in base agli indici ISTAT, al momento del fatto e rivalutata anno per anno a partire dal giorno del fatto fino alla data della pubblicazione della presente sentenza.
Sulla somma così determinata, sono inoltre dovuti gli interessi al tasso legale, da calcolare dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella della estinzione dell’obbligazione risarcitoria.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a favore degli attori, rilevando che non vi è richiesta di attribuzione delle stesse a suo favore da parte del nuovo difensore degli attori (precedentemente difesi dall’avv. … …, con studio in Napoli, …) l’avv. … che non si è dichiarata antistataria delle stesse.
Le spese della CTU restano a carico della convenuta richiedente AAAA BBBB Ass.ni S.p.a. che le ha anticipate.
La sentenza, ai sensi dell’art. 282 c.p.c., è provvisoriamente esecutiva tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace, dott. Ida Della Rocca, nella causa tra Aax Tiziox e Bxx Caiox, attori, contro la AAAA BBBB Ass.ni S.p.a. e Bxx Sempronio, convenuti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara Bxx Sempronio esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa;
b) condanna la AAAA BBBB Ass.ni S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., in solido con Bxx Sempronio al pagamento in favore di Aax Tiziox della somma di €1.000,00, oltre gli interessi come in motivazione;
c) condanna la AAAA BBBB Ass.ni S.p.a.,in persona del legale rappresentante p.t., in solido con Bxx Sempronio al pagamento in favore di Bxx Caiox della somma di €600,00,oltre gli interessi come in motivazione;
d) condanna la AAAA BBBB Ass.ni S.p.a.,in persona del legale rappresentante p.t., in solido con Bxx Sempronio al pagamento, in favore degli attori delle spese di giudizio che si liquidano in €805,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre rimborso forfettario al 15% e di euro 140,00 per le spese del giudizio.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege tra le parti.
Così deciso in Napoli in data 31/07/2017
Il Giudice di Pace
dott. Ida della Rocca

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News: Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici. (L. 11 gennaio 2018, n. 4)

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 1 febbraio 2018 n.26 la L. 11 gennaio 2018, n. 4 recante "Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici". rileva in particolare il nuovo istituto della sospensio...