Categoria cessata materia del contendere

Danno da ritardo rilascio visto d’ingresso, ricongiungimento familiare

TAR Campania, Napoli, Sez. VII, sentenza 23 marzo 2018 – – – Stranieri. Diniego di rilascio di visto d’ingresso per ricongiungimento al padre, annullamento provvedimento, ritardo nell’ottemperare alla sentenza del giudice ordinario, lesione del diritto alla unità familiare, risarcimento danno da ritardo ingiustificato nel rilascio del visto d’ingresso per ricongiungimento familiare, giurisdizione, giudice amministrativo

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STRANIERI

Diniego di rilascio di visto d’ingresso per ricongiungimento al padre, annullamento provvedimento, ritardo nell’ottemperare alla sentenza del giudice ordinario, lesione del diritto alla unità familiare, risarcimento danno da ritardo ingiustificato nel rilascio del visto d’ingresso per ricongiungimento familiare, giurisdizione, giudice amministrativo

TAR Campania, Napoli, Sez. VII, sentenza 23 marzo 2018

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SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale …del 2016, proposto da:
…;
contro
Ministero degli Affari Esteri non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
dell’ordinanza del 28.7.2015 RG…/2015 del Tribunale di Napoli con il quale è stato annullato il provvedimento n. …/2014 di diniego di rilascio di visto d’ingresso per ricongiungimento al padre.

(…)

FATTO e DIRITTO

Considerato che:
– i ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione dell’ordinanza suindicata con cui è stato annullato il provvedimento n. …/2014 dell’ambasciata italiana a Islamabad di diniego del visto d’ingresso per ricongiungimento familiare tra il sig. (…) (xxx), residente con permesso di soggiorno in Italia e il figlio (aaa) (bbb) (ccc), residente in Pakistan;
– il giudice ordinario con tale ordinanza (emessa a seguito del rito di cui all’art. 20 D.lgs 150/2011, divenuta definitiva e idonea a produrre gli effetti del giudicato ex art. 2909 c.c.) ha stabilito la spettanza del visto di ingresso al sig. (aaa) (bbb) (ccc);
– il suddetto visto è stato rilasciato dall’amministrazione il 21.6.2016, una volta introdotto il giudizio di ottemperanza;
– per la parte volta ad ottenere il visto, il ricorso è quindi improcedibile per cessata materia del contendere, come dichiarato dallo stesso difensore dei ricorrenti all’udienza camerale del 20 marzo 2018;
– permane l’interesse alla decisione della domanda risarcitoria per violazione del giudicato;
– nel merito di tale domanda, il ritardo nell’ottemperare alla sentenza del giudice ordinario ha rappresentato un’evidente lesione del diritto alla unità familiare quale diritto fondamentale della persona (cfr. Corte Costituzionale n. 28/1995, n. 376/2000, n. 202 del 2013).
– la controversia promossa dallo straniero nei confronti del Ministero degli Esteri per il risarcimento del danno da ritardo nel rilascio del visto d’ingresso per ricongiungimento familiare appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo (Cass. sez. un. 22612/2014);
– di fronte al giudice dell’ottemperanza può essere proposta azione di risarcimento dei danni connessi alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato (art. 112 cod. proc. amm.).
– il ritardo non ha alcuna giustificazione, che sia ricavabile dagli atti del giudizio;
Ritenuto che:
– occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere per quanto concerne la richiesta di visto d’ingresso;
– sussistono i presupposti per la condanna in via risarcitoria in quanto il ritardo ingiustificato nel rilascio del visto contrasta colpevolmente con quanto statuito dal giudice civile;
– il ritardo ha provocato l’impossibilità temporanea di ricongiungimento tra padre e figlio;
– tenuto conto del tempo trascorso tra la decisione del giudice civile e il rilascio del visto, dell’età del sig. (ccc) (divenuto maggiorenne il 27 luglio 2013), della distanza tra Italia e Pakistan e della situazione complessiva appare equa la determinazione di una somma complessiva di 3.000 euro (1.500 per ciascun ricorrente) a titolo di risarcimento del danno subito per tardiva esecuzione del giudicato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
– dichiara parzialmente cessata la materia del contendere;
– condanna a titolo risarcitorio il Ministero degli Esteri al pagamento della somma, determinata in via equitativa, di 1.500 euro per ciascuno dei due ricorrenti;
– condanna lo stesso Ministero alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi … euro, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali, come per legge; oltre al contributo unificato, se ed in quanto versato. Con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:
Rosalia Maria Rita Messina, Presidente
Marina Perrelli, Consigliere
Luca De Gennaro, Consigliere, Estensore

— Pubblicato il 23-03-2018 —

 

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