Senza giustificato motivo la partecipazione in mediazione non può delegarsi

Il Tribunale di Firenze, sentenza 15 marzo 2024, n. 316, partendo dall’assunto della necessità, nella mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità, della comparizione personale delle parti davanti al mediatore, con l’assistenza del difensore, e considerando la possibilità, nel caso di presenza di giustificati motivi, della parte di farsi sostituire da chiunque, e quindi anche dal proprio difensore rilasciando a tale scopo una procura sostanziale, arriva a considerare il rilascio di procura sostanziale senza giustificati motivi causa di improcedibilità della domanda.

Opera dell’ingegno realizzata nell’interesse della P.A.: al lavoratore spetta l’indennizzo?

La Cassazione civile, Sez. IV, con la sentenza 18 marzo 2024 n. 7178 ha affermato il seguente principio di diritto: L’ideatore di un software che abbia eseguito la sua prestazione sulla base di un contratto (di lavoro autonomo) concluso con una P.A. nullo per mancanza della forma scritta o per violazione delle norme che regolano la procedura finalizzata alla sua conclusione, ove chieda alla stessa P.A. di essere remunerato per l’attività svolta in suo favore, può proporre l’azione di ingiustificato arricchimento. Il giudice ha il potere di determinare in via equitativa il relativo indennizzo, il quale non può coincidere con il compenso che comunemente sarebbe stato corrisposto per la detta prestazione, ma deve ristorare la diminuzione patrimoniale subita dall’autore dell’opera e, quindi, i costi ed esborsi sopportati e il sacrificio di tempo, di energie mentali e fisiche del detto autore, al netto della percentuale di guadagno.

Distanze tra pareti finestrate: si calcola anche lo “sbalzo tamponato”

La costante giurisprudenza ha confermato che la prescritta distanza minima di dieci metri prevista dall'art. 9D.M. 1444/1968 tra edifici antistanti, ha carattere inderogabile, trattandosi di norma imperativa che predetermina in via generale le distanze tra le costruzioni, in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza. È quanto si legge nell’ordinanza n. 7604 del 21 marzo 2024.