Legittimazione a impugnare il matrimonio contratto dall’incapace

Legittimazione a impugnare il matrimonio contratto dall’incapace


La Cassazione del 28.2.2018 n. 4653 ha affermato che il coniuge incapace di intendere o di volere, non interdetto, è il titolare esclusivo del potere di decidere se impugnare il proprio matrimonio (art. 120 cc), diversamente il matrimonio dell'interdetto può essere impugnato da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo. La trasmissibilità dell'azione di impugnazione del matrimonio agli eredi ex 127 cc è una eccezione e si deve escludere la possibilità di una interpretazione estensiva o analogica dell'art. 127 cc.
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