Archivia 31 Gennaio 2019

Senza impegno di spesa paga personalmente il funzionario pubblico

CONTABILITÀ . Senza impegno di spesa paga personalmente il funzionario pubblico

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SENZA IMPEGNO DI SPESA PAGA PERSONALMENTE IL FUNZIONARIO PUBBLICO

I debiti fuori bilancio e l’azione di arricchimento senza causa nei principi espressi dalla Cassazione.

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La Corte di Cassazione Sezione Prima con ordinanza del 20 novembre 2018 n. 29911 ha ribadito l’indirizzo giurisprudenziale a tenore del quale il funzionario pubblico che abbia attivato un impegno di spesa per l’ente locale senza l’osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione risponde degli effetti di tale attività di spesa verso il terzo contraente, il quale è, pertanto, tenuto ad agire direttamente e personalmente nei suoi confronti e non già in danno dell’ente, essendo preclusa anche l’azione di ingiustificato arricchimento per carenza del necessario requisito della sussidiarietà, che è esclusa quando esista altra azione esperibile non solo contro l’arricchito, ma anche verso persona diversa.
Per quanto attiene al procedimento di riconoscimento di un debito fuori bilancio (previsto all’art. 194, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 267 del 2000, n. 267), secondo la Corte non può valere ad introdurre una sanatoria per i contratti nulli o, comunque, invalidi – come quelli conclusi senza il rispetto della forma scritta ad substantiam – ovvero a derogare al regime di inammissibilità dell’azione di indebito arricchimento di cui all’art. 23 del decreto-legge n. 66 del 1989.
Sul punto, peraltro, la Suprema Corte in un’altra ordinanza, la n. 30109 del 21novembre 2018, ha precisato quando può avvenire il riconoscimento dei debiti fuori bilancio affermando “che resta esclusa l’azione di indebito arricchimento nei confronti dell’ente, il quale può soltanto riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 del d.lgs. n. 267 del 2000 (cd. T.u.e.I.), nei limiti dell’utilità e dell’arricchimento per l’ente stesso puntualmente dedotti e dimostrati”. Tale riconoscimento può avvenire solo espressamente, con apposita deliberazione dell’organo competente, e non può essere desunto anche dal mero comportamento tenuto dagli organi rappresentativi, essendo esso insufficiente a esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico-finanziaria dell’ente e con le scelte amministrative compiute.
Se ne ricava – conclude la Corte – che il funzionario pubblico non può attivare un impegno di spesa per l’ente locale senza un previo contratto e senza l’osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, ossia al di fuori dello schema procedimentale previsto dalle norme cosiddette di evidenza pubblica.
Enrico Michetti
Fonte: Massimario G.A.R.I.
***
Fonte: www.ilquotidianodellapa.it
Link alla pagina: http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2018/dicembre/1543719187126.html
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SENZA IMPEGNO DI SPESA PAGA PERSONALMENTE IL FUNZIONARIO PUBBLICO

I debiti fuori bilancio e l’azione di arricchimento senza causa nei principi espressi dalla Cassazione.

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La Corte di Cassazione Sezione Prima con ordinanza del 20 novembre 2018 n. 29911 ha ribadito l’indirizzo giurisprudenziale a tenore del quale il funzionario pubblico che abbia attivato un impegno di spesa per l’ente locale senza l’osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione risponde degli effetti di tale attività di spesa verso il terzo contraente, il quale è, pertanto, tenuto ad agire direttamente e personalmente nei suoi confronti e non già in danno dell’ente, essendo preclusa anche l’azione di ingiustificato arricchimento per carenza del necessario requisito della sussidiarietà, che è esclusa quando esista altra azione esperibile non solo contro l’arricchito, ma anche verso persona diversa.
Per quanto attiene al procedimento di riconoscimento di un debito fuori bilancio (previsto all’art. 194, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 267 del 2000, n. 267), secondo la Corte non può valere ad introdurre una sanatoria per i contratti nulli o, comunque, invalidi – come quelli conclusi senza il rispetto della forma scritta ad substantiam – ovvero a derogare al regime di inammissibilità dell’azione di indebito arricchimento di cui all’art. 23 del decreto-legge n. 66 del 1989.
Sul punto, peraltro, la Suprema Corte in un’altra ordinanza, la n. 30109 del 21novembre 2018, ha precisato quando può avvenire il riconoscimento dei debiti fuori bilancio affermando “che resta esclusa l’azione di indebito arricchimento nei confronti dell’ente, il quale può soltanto riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 del d.lgs. n. 267 del 2000 (cd. T.u.e.I.), nei limiti dell’utilità e dell’arricchimento per l’ente stesso puntualmente dedotti e dimostrati”. Tale riconoscimento può avvenire solo espressamente, con apposita deliberazione dell’organo competente, e non può essere desunto anche dal mero comportamento tenuto dagli organi rappresentativi, essendo esso insufficiente a esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico-finanziaria dell’ente e con le scelte amministrative compiute.
Se ne ricava – conclude la Corte – che il funzionario pubblico non può attivare un impegno di spesa per l’ente locale senza un previo contratto e senza l’osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, ossia al di fuori dello schema procedimentale previsto dalle norme cosiddette di evidenza pubblica.
Enrico Michetti
Fonte: Massimario G.A.R.I.
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Fonte: www.ilquotidianodellapa.it
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Sostanze stupefacenti, marijuana, hashish. Coltivazione Cannabis Sativa

Sostanze stupefacenti, marijuana, hashish. Coltivazione e commercializzazione della Cannabis Sativa L (o Canapa)

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SOSTANZE STUPEFACENTI, MARIJUANA, HASHISH.
 COLTIVAZIONE  E COMMERCIALIZZAZIONE DELLA CANNABIS SATIVA L (O CANAPA)

Corte di Cassazione Penale, Sez. VI,
sentenza del 17 dicembre 2018 (ud. 27.11.2018) n. 56737

Massima a cura di  Avv. Angelo Pignatelli

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Legge 242/2016 – la normativa non prevede la commercializzazione della cannabis sativa L (o Canapa) Per la detenzione continua ad applicarsi il D.P.R. 309/90.

Con la sentenza in esame, la Suprema Corte rigettava il ricorso presentato da una Società di Forlì avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato il sequestro probatorio di sostanze stupefacenti – marijuana e hashish – rinvenute dalla polizia giudiziaria nei locali dell’impresa. La sostanza sequestrata derivava dalla coltivazione della pianta agricola denominata Cannabis Sativa L, consentita dalla legge n. 242 del 2016 che esclude l’applicazione del d.P.R. n. 309 del 1990.

Secondo la prospettazione della difesa, poiché le analisi dimostravano la presenza di un valore di THC inferiore allo 0,6%, la sostanza sequestrata rientrava nelle previsioni di cui alla legge n. 242/2016 per cui la commercializzazione della stessa non era sottoposta a restrizioni in ragione dei ridotti principi attivi.

La Suprema Corte statuendo il principio di diritto di cui in massima aveva cura di precisare tuttavia che la legge pur stabilendo la liceità della coltivazione della cannabis sativa L per finalità espresse e tassative, non prevede nel proprio ambito di applicazione quello della commercializzazione dei prodotti di tale coltivazione costituiti dalle infiorescenze (marijuana) e dalla resina (hashish). Ne consegue – pertanto – che le condotte di detenzione e cessione di tali derivati continuano ad essere sottoposte alla disciplina prevista dal d.P.R. N. 309/90, sempre che dette sostanze presentino un effetto drogante rilevabile.

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<<La cannabis sativa L, in quanto contenente il principio attivo Delta-9-THC, presenta natura di sostanza stupefacente sia per la previgente normativa che per l’attuale disciplina, costituita dall’art. 14 d.P.R 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dall’art. 1, comma terzo, D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, in cui l’allegata Tabella II prevede solo l’indicazione della cannabis, comprensiva di tutte le sue possibili varianti e forme di presentazione, e riferibile a tutti i preparati che la contengono, rendendo così superfluo l’inserimento del principio attivo Delta-9-THC. L’introduzione  della legge 2 dicembre 2016 n. 242 che, stabilendo la liceità della coltivazione della cannabis sativa L per finalità espresse e tassative, non prevede nel proprio ambito di applicazione quello della commercializzazione dei prodotti di tale coltivazione costituiti dalle infiorescenze (marijuana) e dalla resina (hashish)  e – pertanto – non si estende alle condotte di detenzione e cessione di tali derivati che continuano ad essere sottoposte alla disciplina prevista dal d.P.R. N. 309/90, sempre che dette sostanze presentino un effetto drogante rilevabile.>>

 

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La Magistratura Onoraria. Intervento Anno giudiziario 2019, Napoli

La Magistratura Onoraria. Intervento Anno giudiziario 2019, Napoli (Margherita Morelli)

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INTERVENTO ANNO GIUDIZIARIO 2019

Presidente  European  Network Associations of Lay Judges

( ENALJ )

Rivolgo a tutti gli astanti i miei omaggi anche a nome dell’Associazione che rappresento.

L’occasione è propizia per rivolgere in particolare, un doveroso ringraziamento al Presidente della Corte di Appello, al Presidente della Fondazione di Castel Capuano, al Presidente della Biblioteca di Castel Capuano,   al sindaco di Napoli che ha concesso il patrocinio al Congresso di Napoli tenutosi nel maggio scorso e che hanno impreziosito con la loro presenza e il loro costruttivo intervento, il valore di una funzione che non ha eguali in Europa.

All’Assemblea Generale dell’ENALJ, la Presidenza Italiana ha voluto interrogarsi e stimolare un confronto in primo luogo, su quale possa essere il futuro della magistratura onoraria in Italia ,domanda che da tanto, troppo tempo, esige una risposta seria, concreta, adeguata ed efficace da parte della politica e del legislatore, per dare un senso al lavoro e alla fatica di un esercito di opliti, da anni, mandato in prima linea, per sostenere il peso di una giustizia in affanno oltre che per gratificarne le ragioni umane e dare un giusto riconoscimento a quelle lavorative. La risposta è attesa e urgente e non può più essere procrastinata. Per amministrare la giustizia occorrono infatti, motivazione, gratificazione e spirito di servizio che assicurino libertà, indipendenza, imparzialità e autonomia ma accorre altresì, la consapevolezza piena del valore di una funzione che si esplica attraverso un’attività rivelatosi preziosa e indispensabile mentre, oggi, la magistratura onoraria italiana vive una condizione di grave e insostenibile disagio.

“Ciò che traspare infatti, dalla recente legislazione è la figura di un giudice precario, dalla fisionomia professionale molto incerta, al quale non si danno compiti di integrazione e di ampliamento della sfera della tutela giurisdizionale, ma di mera supplenza, finalizzati al decongestionamento del carico di lavoro dei giudici  togati. Continuiamo a pensare che la magistratura onoraria possa avere un futuro – e non solo in Italia- solo se a essa si farà ricorso per arricchire in senso pluralistico, la giurisdizione con l’apporto di esperienze e di sensibilità estranee alla magistratura togata ,nella direzione di forme di giustizia conciliativa e ripartiva attuate con modalità in rito non formalizzate. (Riportiamo così, le illuminanti considerazioni del relatore, prof. Carlo Venditti )

Per avere un futuro in Europa è necessaria invece, un’armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri, benchè l’U.E. abbia una competenza molto limitata in tema di partecipazione dei cittadini nell’amministrazione della Giustizia ,senza perdere di vista l’obiettivo che comunque, sia necessaria una professionalizzazione di coloro che amministrano giustizia. (Queste in sintesi, le considerazioni del rappresentante europeo On. Nicola Caputo)

E’ necessario altresì, che le Istituzioni dei vari Stati Europei sostengano e favoriscano il confronto costante tra i sistemi europei relativamente alla partecipazione dei cittadini alla giurisdizione e all’impiego di giudici non di carriera nel sistema giustizia, sostenendo altresì, organizzazioni internazionali che purtroppo a ora, per la maggior parte,  con sacrifici personali dei delegati, si autofinanziano e il cui pregevole scopo è quello di promuovere l’impiego dei giudici laici e onorari come elemento di civiltà e democrazia .Va evidenziato non senza rammarico, che in Italia, la Scuola Superiore della Magistratura non ha ancora previsto nei suoi programmi formativi destinati alla magistratura onoraria, un percorso volto all’attività non solo di confronto e di scambio di informazioni dei giudici onorari con gli omologhi europei ma altresì, la partecipazione della magistratura onoraria a seminari di carattere internazionale per la formazione internazionale. Infatti, gli interpelli anche per le visite di studio presso le Istituzioni e le Corti Europee organizzate dalla Rete Europea di Formazione Giudiziaria (EJTN), a cui la SSM partecipa quale membro effettivo e componente elettivo nel comitato di pilotaggio, sono destinati solo alla magistratura di carriera.

La Commissione Europea dal proprio canto, ha sostenuto finanziariamente il progetto di elaborazione della Carta Europea del Giudice Laico che contiene i principi minimi comuni a cui si sono ispirati gli Stati che l’hanno sottoscritta ed è espressione della volontà delle associazioni aderenti al progetto che, negli Stati Europei, la giurisdizione sia conforme alla partecipazione dei giudici laici e onorari. La Presidenza Italiana con il sostegno della Rete Europea, nell’ottica evidenziata, in sintonia con il progetto sostenuto dalla Commissione Europea e con le finalità dello Statuto, tiene contatti costanti anche con paesi europei che fanno parte del Consiglio d’Europa e che comunque ,si apprestano a entrare nell’U.E (come la Serbia) e lavora con impegno costante, per sostenere la presenza e la partecipazione dei giudici laici e onorari nel Sistema Giustizia. Confidiamo che questo sia reso possibile finalmente anche con il sostegno delle Istituzioni Italiane perché l’Italia continui a dare esempio di democrazia, civiltà e cultura giuridica attraverso l’impegno e il lavoro, preziosi e ineludibili, della magistratura onoraria .

Margherita Morelli (*)

(*) giudice di pace

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